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Accordo transattivo per la chiusura di lite pendente in Corte d'appello – Trattamento fiscale

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Accordo transattivo per la chiusura di lite pendente in Corte d'appello – Trattamento fiscale

giovedì, 03 aprile 2025

Con la Risposta a interpello 1° aprile 2025, n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ad una transazione nell’imposta di registro che non importa trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali.

La fattispecie  

Nel caso di specie, l'Ente istante, ai sensi del D.L. n. 75/2023 (legge n. 112/2023), è subentrato nella totalità dei rapporti attivi e passivi di BETA, inclusi i giudizi pendenti. L'istante riferisce che è tutt'oggi pendente presso la Corte d'Appello un giudizio instaurato da Beta per il quale risulta che la controparte, attuale appellante incidentale, abbia proposto una proposta conciliativa che prevede la rinuncia dell'appello incidentale con riconoscimento satisfattivo del risarcimento a quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice. L'avvocato della controparte chiede tuttavia un contributo per le spese legali riconosciute in prededuzione.

L'istante ha precisato che non è stata redatta una bozza di accordo transattivo e che il pagamento del contributo per le spese legali sarà versato direttamente a favore del legale di controparte. Chiede, quindi, chiarimenti in merito alla tassazione da applicare alla transazione.

L'istante chiede quindi chiarimenti in merito alla tassazione da applicare a detta transazione stragiudiziale e, in particolare, l'esatta identificazione della base imponibile sulla quale applicare l'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986), ossia se tale imposta debba essere applicata al valore delle spese legali qui riconosciute a controparte nella proposta transattiva a chiusura tombale della controversia sull'importo richiesto in sede di appello incidentale presentato dalla controparte o se sull'importo determinato nella sentenza del Tribunale.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate, dopo avere effettuato una breve descrizione del contratto di cui all’art. 1965 c.c. (la cui funzione della transazione è quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni), ha ricordato che il trattamento degli atti transattivi ai fini dell’imposta di registro è stabilito all’art. 29 del D.P.R. n. 131/1986, in base al quale “Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa”.

Per stabilire il trattamento fiscale applicabile, è, quindi, necessario esaminare caso per caso la volontà delle parti, oltre che il contenuto del singolo accordo. Inoltre, è necessario esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell'accordo, per il fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente chiarito che la somma dovuta è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA (ex art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972) per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che la stessa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell’ambito di un rapporto contrattuale: chi paga il contributo alle spese legali è, infatti, estraneo al rapporto di mandato professionale che lega l’avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) alla sua controparte, committente della prestazione.

Pertanto, l’Agenzia Entrate ha concluso che, poiché l’accordo in esame comporta un obbligo di pagamento (come richiesto dall’art. 29 del D.P.R. n. 131/1986), si applica l’imposta di registro, con l’aliquota proporzionale del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall’art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, da applicarsi all’importo delle spese legali riconosciute a controparte nella proposta transattiva a chiusura tombale della controversia, e non sull’importo richiesto in sede di appello incidentale presentato dalla controparte, e neanche sull’importo determinato nella sentenza di primo grado.

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