La misura del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, estesa poi nel corso degli anni anche all’innovazione tecnologica e al design, ha subito diverse proroghe e forti modifiche. L’obiettivo che il legislatore si è posto con tale forma di aiuto è sempre stato quello di di rendere le imprese italiane più competitive sul piano nazionale e internazionale, agevolando gli investimenti in progetti innovativi, nell’ambito dell’economia circolare, il design e l’ideazione estetica, nonché nell’apparato 4.0.
I destinatari del tax credit R&S
L’agevolazione è destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per accedere alla misura è necessario il rispetto della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Cosa prevede la legge di bilancio 2025 per il tax credit R&S
La novità della legge di bilancio 2025 per la misura in esame è lo stanziamento di una somma complessiva di 250 milioni di euro, suddivisi in 4 anni (60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028), come contributo in conto capitale, in favore di coloro che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, alla procedura di riversamento spontaneo dell’importo ottenuto come credito d’imposta in ricerca e sviluppo, non avendone diritto, sanando volontariamente la violazione, senza l’applicazione di sanzioni e interessi all’articolo 1, commi 458 – 460.
Il suddetto contributo è commisurato in termini percentuali alle somme riversate spontaneamente.
Si rientra nella misura, al verificarsi dei seguenti presupposti:
- aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo;
- aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del D.L. n. 146 del 2021.
In particolare, il comma 459 della Legge di Bilancio 2025 prevede che le modalità di erogazione del contributo riconosciuto a chi ha aderito al riversamento spontaneo cessato in ottobre, siano stabilite, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.
Con tale decreto, MIMIT e MEF dovranno definire le percentuali e le rateizzazioni del contributo che con tutta probabilità, essendo connesso all’onere del riversamento non sarà tassabile, né deducibile.
Progetti ammessi all’agevolazione
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono individuati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti,…), fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 4 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico.
Percentuali del tax credit in R&S 2025
L’intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:
- in relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31 dicembre 2031, il credito d’imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni;
- per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al 31 dicembre 2025 il credito d’imposta è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni;
- per le attività di design e ideazione estetica finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili variano in base all’ambito in cui si svolge il progetto, come segue:
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
- spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.
Attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
- per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta.
La certificazione da presentare e conservare
Per beneficiare dell’aiuto, è necessario certificare il sostenimento delle spese ammissibili.
A rilasciare la certificazione è il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata contenente la descrizione delle finalità, dei contenuti e dei risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.
Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Secondo quanto disposto dall’articolo 6 del d.l. 39/2024, per poter utilizzare il credito d’imposta, le imprese devono trasmettere preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione citata.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo; è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La base di calcolo del beneficio deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della suddivisione analitica dei progetti e delle spese ammissibili relative alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nel medesimo periodo d’imposta.