Con la Risposta a interpello 27 febbraiio 2025, n. 50, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte tra soci, sulla base di accordi privati successivi alla cessione delle partecipazioni societarie.
La fattispecie
Nella complessa fattispecie in esame, gli istanti Alfa e Beta detenevano rispettivamente il 51% ed il 49% del capitale sociale di una srl.
Nel 2022, gli istanti hanno ceduto il 51% del capitale sociale della società ad un'altra società per un corrispettivo complessivo di euro 16.000.000,00 suddiviso tra gli istanti in misura non proporzionale rispetto al valore delle quote di partecipazione da ciascuno trasferite, ed esattamente:
- Alfa ha ceduto il 26,5% del capitale sociale della società per un prezzo di euro 10.400.000,00;
- Beta ha ceduto il 24,5% del capitale sociale della società per un prezzo di euro 5.600.000,00.
Gli istanti sono titolari del 24,5 per cento ciascuno del capitale sociale della società.
Gli stessi hanno altresì convenuto con la società acquirente la possibilità di cedere anche il restante 49% del capitale, concedendo all'acquirente il relativo diritto d'opzione e correlando il prezzo di esercizio a predefiniti parametri economico-finanziari, nonché suddividendo l'esecuzione delle operazioni di cessione in due tranche:
- la prima con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2024 (''Opzione 2024'');
- la seconda con riferimento ai dati consuntivati al 31 dicembre 2028 (''Opzione 2028'').
Ciascuna delle due opzioni avrà ad oggetto il 50% delle quote della società da ciascuno possedute.
Gli istanti hanno sottoscritto un accordo per disciplinare le modalità di ripartizione non proporzionale delle somme derivanti dalla possibile vendita del 49% del capitale sociale della società per effetto dell'esercizio dell'Opzione 2024 e/o dell'Opzione 2028, sulla base di criteri prestabiliti.
Tale accordo prevede che la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni detenute dagli istanti avvenga valorizzando i risultati che gli stessi avranno contribuito a far realizzare alla società nei periodi successivi alla prima cessione (il riferimento è alla media dei risultati degli esercizi 20212024 per l'Opzione 2024 ed alla media dei risultati 20212028 per l'Opzione 2028).
Con il predetto accordo, gli istanti hanno stabilito precise regole per giungere alla ripartizione del corrispettivo complessivo che la società acquirente sarà obbligata a pagare (in forza della Opzione 2024 e/o della Opzione 2028) affinché, al netto di una quota parte che spetta in ogni caso a ciascuno di loro, il prezzo complessivo sia ripartito in coerenza con il contributo che ciascuno dei due avrà dato alla valorizzazione della società in sede di exit.
La società acquirente ha però manifestato la sua indisponibilità a corrispondere agli istanti prezzi differenziati per l'acquisto delle quote rappresentanti il 49% del capitale sociale della società, pariteticamente detenute dagli stessi (24,5% ciascuno).
Ciononostante, gli istanti, in base agli ccordi intercorsi, intendono ripartirsi l'importo complessivo che verrà corrisposto dall'acquirente a titolo di corrispettivo per la cessione del 49% del capitale sociale della società attribuendo a ciascuno un importo non proporzionale rispetto alle quote di capitale dagli stessi detenute.
Ciò posto, gli istanti chiedono se in caso di cessione del residuo 49% del capitale sociale della società, ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, possono considerare quale corrispettivo fiscalmente rilevante della cessione delle rispettive partecipazioni quello che deriverà dall'applicazione dell'accordo sottoscritto nel 2022 dagli stessi istanti, in luogo della ripartizione proporzionale di quanto corrisposto dall'acquirente.
Soluzione delle Entrate
Nella propria soluzione interpretativa, l’Agenzia Entrate evidenzia che il comma 1 dell'art. 67 del TUIR individua, tra i redditi diversi, quelli che non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da snc e da sas, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
L'elencazione ricompresa in tale categoria risponde alla necessità di assoggettare a tassazione tipologie eterogenee di redditi privi di collegamento tra loro, pur in mancanza dei requisiti tipici previsti per le altre categorie.
Deve, in ogni caso, trattarsi di redditi che costituiscono un accrescimento patrimoniale imputabile, in rapporto di causa-effetto, ad una fonte produttiva.
L'art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR riconduce nel novero dei redditi diversi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Sulla base di quanto emerge dagli accordi intercorsi tra gli istanti, che sono autonomi rispetto all'atto di cessione stipulato con la società acquirente, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme riconosciute al Sig. Alfa che eccedono il corrispettivo della cessione della propria quota, indicato nell'atto di cessione, costituiscano redditi diversi ai sensi della detta let. l) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.