Con la Risposta a interpello 30 gennaio 2025, n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha risolto il quesito volto ad ottenere conferma circa le formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai propri lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR.
L’interpello
Nel caso in esame, la società istante ha siglato un apposito accordo aziendale per la disciplina della conversione del premio di risultato aziendale in beni e servizi di welfare attraverso l'utilizzo di apposito applicativo informatico.
La società chiede quindi conferma in ordine alle formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai propri lavoratori dipendenti.
L'incertezza interpretativa deriva dal fatto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 21, comma 2, 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, non occorrerebbe l'autenticazione della sottoscrizione, in quanto si tratterebbe di dichiarazione da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che la legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 16 e 17, legge n. 213/2023), in deroga all'art. 51, comma 3, del TUIR, ha previsto che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00, tra l'altro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.
La norma in esame non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria (v. Circolare n. 5/E/2024) ha precisato che, in alternativa all'acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame e che la dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione.
Il richiamato art. 47 del D.P.R. n 445/2000, dispone che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38 dello stesso decreto. Quest'ultimo indica le modalità di invio e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive, precisando al riguardo che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’Amministrazione Pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L'Agenzia delle Entrate conclude quindi affermando che, in ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, la dichiarazione di cui trattasi possa essere acquisita dall’istante con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
Sostanzialmente, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la Pubblica Amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.