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Le novità fiscali riguardanti il lavoro autonomo

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Le novità fiscali riguardanti il lavoro autonomo

lunedì, 13 gennaio 2025

La determinazione del reddito di lavoro autonomo, oggetto di modifiche ed innovazioni introdotte dall’articolo 5 del D.Lgs. n.192/2024, è stata ulteriormente disciplinata dall’articolo 1, comma 81, della legge di bilancio per il 2025 per quel che concerne il rimborso delle spese addebitate analiticamente al committente.

Come è noto, con il decreto legislativo (D. Lgs.) n.192 del 13 dicembre 2024 è stata emanata la riforma dell’IRPEF e dell’IRAP. Riguardo al trattamento tributario del reddito di lavoro autonomo, l’articolo 5 del menzionato decreto legislativo, mediante l’integrazione dell’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n.917/1986 - TUIR), ha previsto che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito, sostanzialmente, dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività svolta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel medesimo articolo 54 e nei successivi articoli, inseriti dal citato D.Lgs. n.192/2024); peraltro, “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”.

Tuttavia, non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di:

  1. contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  2. rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  3. riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Le spese rimborsate e/o riaddebitate, di cui ai precedenti punti 2 e 3, non sono, normalmente, deducibili dal reddito del professionista che le sostiene.

Le spese di cui al punto 2, nel caso in cui non vengano rimborsate dal committente, sono deducibili a partire dalla data in cui:

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione, disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

Comunque, le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Anche le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del reddito imponibile del professionista.

Ai sensi del nuovo articolo 54-bis del TUIR, le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, concorrono a formare il reddito se:

  1. sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  2. sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  3. i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all’attività svolta.

La plusvalenza è costituita, in relazione ai punti 1 e 2, dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nel caso di cui al punto 3, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. 

Ai sensi del nuovo articolo 54-quater del TUIR, le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate ai sensi dei punti 1 e 2.

Ciò esposto, riprendendo la tematica del rimborso delle spese analiticamente addebitate al committente, l’articolo 1, comma 81, della legge n.207/2024 (legge di bilancio per il 2025) prevede, in particolare, che le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio o trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sono deducibili soltanto se i relativi pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di pagamento tracciabili.

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