Con la Risoluzione 9 gennaio 2025, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate, nell’integrare il contenuto della Risoluzione n. 50/E/2024, fornisce le indicazioni per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione al regime di ravvedimento speciale ex art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni “trasparenti”, di cui all’art. 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.
Argomentazioni delle Entrate
A seguito istituzione con Risoluzione n. 50/E/2024, dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, con la Risoluzione n. 1/E/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’art. 5 e agli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 403886 del 4 novembre 2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento. In particolare, nel Provvedimeto é previsto che “Per le società e associazioni di cui all’art. 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “TUIR” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati”.
Con riguardo alle società e associazioni di cui all’art. 5 TUIR ovvero le società di cui agli artt. 115 e 116 dello stesso TUIR, l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati”.
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato: - “73” . “Contribuente - Società”.
Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.
Con riferimento ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, imputati ai singoli soci ai sensi degli artt. 115 e 116 dello stesso testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.
Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.
Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella precedente Risoluzione n. 50/E/2024.