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Autoferrotranvieri e una tantum nell’accordo 11 dicembre 2024

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Autoferrotranvieri e una tantum nell’accordo 11 dicembre 2024

giovedì, 02 gennaio 2025

Nell’accordo 11 dicembre 2024, sono previste novità per i lavoratori del settore Autoferrotranvieri sulla somma di Una tantum.

Una tantum 

L’accordo 11 dicembre 2024, tra le Associazioni

  • Agens;
  • Anav;
  • Asstra;

e

le Organizzazioni Sindacali

  • Filt - Cgil;
  • Fit - Cisl;
  • Uiltrasporti;
  • Faisa Cisal;
  • Ugl - Fna;

si è stipulato l’Intesa preliminare per il rinnovo del C.C.N.L. Autoferrotranvieri - Internavigatori (Mobilità TPL). Nell’accordo è stato previsto la disciplina dell’Una tantum. In particolare, è stato stabilito che, a integrale copertura del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo del C.C.N.L. 2024-2026 viene riconosciuta la somma una tantum di 500 euro lordi (cinquecento) al parametro 175 da riparametrare secondo la vigente scala parametrale (100 - 250), e da erogare con la retribuzione del mese di febbraio 2025. Per il personale impiegato nei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in considerazione delle particolari condizioni del settore, la predetta cifra una tantum di 500 euro lordi sarà erogata con la retribuzione del mese di ottobre 2025.

La somma una tantum:

  • verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori) svolta nel periodo dall’1° gennaio al 31 dicembre 2024;
  • sarà riproporzionata nei casi di lavoro part-time, sulla base dell’orario stabilito nel contratto individuale;
  • verrà erogata anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo. Per questi lavoratori, l’una tantum verrà rapportata ai mesi di effettiva prestazione (computando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori) svolta all’interno del periodo dall’1° gennaio al 31 dicembre 2024 nell’ambito del contratto a termine ivi comprese eventuali proroghe;
  • non ha alcun effetto essendo comprensiva di ogni incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non rientra nella base di computo del T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo.
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