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Criteri e modalità di rilascio della garanzia per i rappresentanti fiscali italiani che intendono iscriversi al VIES

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Criteri e modalità di rilascio della garanzia per i rappresentanti fiscali italiani che intendono iscriversi al VIES

lunedì, 23 dicembre 2024

Il D.M. 4 dicembre 2024 ha definito i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, nonché i termini e le modalità di intervento per la verifica dei relativi adempimenti, prevista per i soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, ai fini dell’inclusione nella banca darti VIES.

Ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all’utilizzo abusivo della procedura che consente l’esenzione dal pagamento dell’IVA al momento dell’importazione di beni nella UE da Paesi extra-UE, con l’art. 4, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 13/2024 (decreto “Accertamento”) è stato introdotto il comma 7-quater nell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.

Con tale procedura, gli Stati UE esentano dal versamento dell’IVA le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio o un Paese terzo in uno Stato UE diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall’importatore designato o riconosciuto come debitore dell’imposta, ha i requisiti per essere considerata una cessione intracomunitaria.

L’esperienza operativa ha posto in evidenza che questa procedura spesso è utilizzata in modo fraudolento da parte di operatori non residenti nella UE che importano merce nel territorio dell’Unione senza adempiere agli obblighi ai fini IVA. Più in dettaglio, per il tramite di posizioni IVA riferite a prestanomi compiacenti, aperte da rappresentati fiscali residenti nello Stato UE di destinazione, viene introdotta merce immessa in libera pratica, con pagamento dei dazi doganali, in un diverso Stato UE dove viene trasferita in esenzione di IVA, in quanto l’importazione è seguita da una cessione intracomunitaria.

Per contrastare e prevenire tali fenomeni, il novellato comma 7-quater dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 prevede innanzitutto che i soggetti non residenti nel territorio della UE o dello Spazio Economico Europeo - che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale – possano effettuare operazioni intracomunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia, rimettendo poi a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio della predetta garanzia.

Inoltre, il citato comma 7-quater prevede che il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di inizio attività o di variazione di attività - in cui risulti l’esercizio dell’opzione per l’effettuazione di operazioni in ambito intracomunitario - ha l’obbligo di verificare la veridicità e la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Infine, viene previsto che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza.

Il D.M. 4 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, ha definito i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, nonché i termini e le modalità di intervento per la verifica dei relativi adempimenti.

I soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, sono tenuti a prestare una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stati o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell’art. 1 della L. n. 348/1982.

La garanzia è prestata in favore del Direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale per un valore massimale minimo di 50.000,00 euro ed è condizione necessaria per l’iscrizione della partita IVA del soggetto rappresentato nell’archivio VIES.

La garanzia è consegnata, personalmente o tramite il rappresentante fiscale, alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

La garanzia è prestata per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e, decorso tale periodo, non deve essere rinnovata.

I soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che, alla data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 4 dicembre 2024, risultano già inclusi nell’archivio VIES, adempiono, entro 60 giorni, decorrenti dalla medesima data, agli obblighi di cui sopra, pena l’esclusione dalla banca dati.

Ai fini in esame, la garanzia è prestata per un periodo minimo di 36 mesi a partire dalla data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.

Nel caso in cui sia constatata la mancata presentazione della garanzia, l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di esclusione dall’archivio VIES e, decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla banca dati.

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza effettuano, congiuntamente, specifiche analisi del rischio mirate ad individuare i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che presentano degli indicatori di pericolosità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di verifica della completezza e della veridicità dei documenti prodotti dal soggetto estero.

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