È stato emanato, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 445771/2024, il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti nelle “Zone Logistiche Semplificate - ZLS”. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 30 gennaio 2025.
L’articolo 13 del decreto legge n.60/2024, convertito dalla legge n.95/2024, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese già esistenti e nuove insediate presso le ZLS e che hanno effettuato investimenti in beni strumentali, a decorrere dal giorno 8 maggio e fino al 15 novembre 2024. Le ZLS, è opportuno ricordare, sono state istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n.205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio per il 2018) e sono disciplinate dal Dpcm n. 40/2024 che contiene il regolamento attuativo.
Per il 2024 il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro.
Sulla base di tali disposizioni normative e del decreto del Ministro per gli affari europei del 30 agosto 2024 (decreto), è stato emanato, in data 12 dicembre 2024, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 445771/2024 di approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del predetto credito d’imposta con le relative istruzioni.
Il modello deve essere presentato dalle imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 3 del decreto, realizzati a decorrere dall’8 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il frontespizio del modello contiene i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, l’eventuale rinuncia totale al credito d’imposta richiesto in precedenza e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, tra l’altro, che:
- l’impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- l’impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- l’impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- l’impresa non opera nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- l’impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l’adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali.
Nel quadro A devono essere riportati i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta.
Nel quadro B occorre indicare i dati della struttura produttiva.
Il quadro C deve riportare l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
Nel quadro D vanno elencate le altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis.
Nel quadro E vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e delle certificazioni. Le certificazioni devono essere rilasciate da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 39/2010.
Il modello va inviato, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con modalità telematiche, direttamente dall’impresa beneficiaria oppure avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione telematica, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2024”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione del modello sarà rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nell’indicato periodo e con le stesse modalità telematiche è possibile:
- inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile dai beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.