E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024 serie generale n. 295 ed entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2025, il decreto del 4 novembre 2024, n. 194 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che reca il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprietà industriale.
Il regolamento interviene a definire i criteri per individuare il giusto compenso spettante al consulente IP per la sua prestazione professionale, quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta e in ogni caso di mancata determinazione consensuale dello stesso.
La norma contiene in allegato le tabelle cui fare riferimento per la determinazione del compenso per prestazioni di media difficoltà, che deve essere sempre proporzionato alla natura e all'importanza dell'opera.
Si stabilisce espressamente che, oltre al compenso, è dovuto il rimborso delle spese quali, a titolo esemplificativo: oneri, contributi e tasse, ove non anticipati, dovuti a qualsiasi titolo, copie autentiche, autentiche notarili, legalizzazioni consolari, traduzioni, elaborazione disegni, costi per ricerche su banche dati o accesso a documentazione pertinente, costi dei consulenti esteri e fornitori di servizi specializzati sostenuti ai fini dell'espletamento delle prestazioni professionali.
In applicazione dei parametri indicati, il compenso può essere aumentato fino al 40 per cento, ovvero diminuito fino al 40 per cento.
Prestazioni professionali cui si applica la norma
All’articolo 4 del decreto sono individuate specificamente le prestazioni professionali del consulente IP, alle quali si applicano i parametri di compenso indicati dalla norma, ossia:
- prestazioni di consulenza, assistenza e rappresentanza di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e alla Commissione dei Ricorsi per la costituzione, acquisizione, modifica o estinzione di titoli di proprieta' industriale di cui al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ovvero: 1) brevetti per invenzioni industriali, certificati di protezione per medicinali, estensioni pediatriche e per prodotti fitosanitari, brevetti per modelli di utilita', privative per varieta' vegetali; 2) registrazioni di disegni e modelli; 3) registrazioni di marchi; 4) registrazioni di topografie dei prodotti a semiconduttori;
- prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) per le domande internazionali di cui al Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260, e di fronte all'Ufficio europeo dei brevetti(EPO - European Patent Office) per le domande di brevetto europeo oppure per i brevetti europei di cui alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei e dell'Atto recante la revisione della Convenzione, ratificati dall'Italia rispettivamente con legge 26 maggio 1978, n. 260, e con legge 29 novembre 2007, n. 224;
- prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale (EUIPO - European Union Intellectual Property Office) in relazione a domande o registrazioni di marchio dell'Unione Europea, e di fronte all'OMPI per le domande o registrazioni di marchio internazionale;
- prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'EUIPO in relazione a domande o registrazioni di disegni comunitari di cui al Regolamento (CE) n. 6/2002 e di fronte all'OMPI per le domande o registrazioni di disegni e modelli internazionali, sui disegni comunitari e modelli industriali;
- prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte all'Ufficio comunitario per le varieta' vegetali (CPVO - Community Plant Variety Office) in relazione a domande o privative di nuove varieta' vegetali;
- prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza di fronte agli organi preposti in relazione a domande o concessioni di certificato complementare di protezione, per i medicinali e le estensioni pediatriche e per i prodotti fitosanitari;
- prestazioni per la costituzione, modifica o estinzione di diritti di proprieta' industriale e dei diritti connessi secondo la normativa nazionale in Stati esteri o specifici accordi regionali a cui essi aderiscano;
- prestazioni inerenti al mantenimento in vigore o al rinnovo dei diritti di proprieta' industriale sopra elencati;
- prestazioni di consulenza, assistenza, rappresentanza in relazione alle procedure connesse ai diritti di proprieta' industriale sopra elencati quali, a titolo esemplificativo: esame, opposizione, limitazione, nullita', decadenza, revoca e ricorso;
- ricerche, pareri in materia di brevettabilita', registrabilita', validita' dei diritti di proprieta' industriale sopra elencati ovvero relativi alla di essi interferenza con altri diritti anteriori;
- consulenza, assistenza e rappresentanza in relazione all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale al loro trasferimento, concessione in uso ed ogni altra attivita' presupposta, connessa o conseguenziale a quanto previsto nel presente articolo incluse, previo conseguimento della corrispondente abilitazione ove richiesta, controversie extragiudiziali o giudiziali o avanti un terzo neutrale, nonche' la consulenza come esperto dell'organo giudicante o delle parti, in controversie extragiudiziali o giudiziali, o in qualita' di terzo neutrale, relative alla materia di proprieta' industriale.
Criteri da considerare per stabilire il giusto compenso nelle attività procedimentali
Ai fini della liquidazione del compenso, per le prestazioni connesse all’attività procedimentale, si tiene conto della qualita' e quantita' del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorita' e di ricerca della giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficolta', del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantita' e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attivita' prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.
Vengono, inoltre, indicati i parametri per determinare la difficoltà della prestazione, facendo riferimento in particolare al contesto, alla specificità tecnica (ad esempio per i brevetti di invenzione industriale), all’area geografica ecc.
Il compenso dovrà essere liquidato per fasi di lavoro, in quanto applicabili, intendendosi per fasi il completamento di un’attività oltre la quale sia prevedibile un piu' o meno lungo intervallo temporale perche' abbia luogo la successiva.
Le diverse fati procedimentali vengono così suddivise:
- Fase di studio;
- Fase di deposito della domanda;
- Fase introduttiva del procedimento;
- Fase istruttoria;
- Fase di produzione, esame della prova d’uso;
- Fase di concessione;
- Controlli del testo;
- Fase decisionale, esame del provvedimento e trasmissione al cliente.
L'organo giudicante può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio in favore del professionista che subentra nell'assistenza procedimentale del cliente in un momento successivo.
Per l'attività prestata dai consulenti in proprietà industriale iniziata ma non conclusa, i compensi maturati vanno liquidati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
Incarico conferito a più consulenti o società di consulente
Quando più consulenti in proprietà industriale sono incaricati del deposito della domanda di registrazione, brevettazione o protezione o dell'istanza ad essa connessa, la liquidazione è computata al compenso di un solo consulente.
Quando l'incarico professionale è conferito ad una società professionale o ad un ufficio specializzati in materia di proprieta' industriale, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è eseguita da più professionisti.
Criteri da considerare per stabilire il giusto compenso nelle attività extraprocedimentali
Con riferimento alle attività extraprocedimentali, si stabilisce che i compensi liquidati sono omnicomprensivi in relazione ad ogni attività Quando tuttavia l'attività si compone di fasi o parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.
Per tale tipologia di operazioni ai fini della determinazione del compenso, dovrà tenersi conto si tiene conto della qualita' e quantita' del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorita' o di giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficolta', del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantita' e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attivita' prestata, dei risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene, altresì, conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.
Per i compensi a tempo, si considera un parametro indicativo tra un minimo di 200 euro e un massimo di 500 euro per ciascuna ora o frazione superiore a trenta minuti.
Rimborso delle trasferte
Il decreto si occupa anche delle trasferte dei consulenti IP, disponendo che qualora il consulente debba trasferirsi fuori del luogo ove il consulente svolge la professione in modo prevalente, è dovuto il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo a quattro stelle, unitamente ad una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie. Per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari a quella risultante dalle tariffe ACI riferite al mezzo privato utilizzato, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.