Per i lavoratori delle Cooperative Sociali (Unci - Fesica Confsal), da novembre 2024, decorrono i nuovi minimi retributivi.
Minimi retributivi
Il Ccnl 26 febbraio 2024 disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro posti in essere dalle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore sociosanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo che:
- svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse;
- hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
- svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o portatori i soggetti avviati al lavoro, nonché, in base alle modalità di organizzazione della produzione.
- svolgono interventi, gestiscono servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, del rispetto dei contenuti della normativa vigente.
Per le attività al IV punto, o per quelle riconducibili a quanto previsto dalla l. 381/1991, le cooperative che hanno come finalità l’inserimento lavorativo, fatto salvo quanto previsto in materia dal presente CCNL, possono applicare in alternativa il CCNL di riferimento del settore dell’attività svolta, previa verifica aziendale.
Per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative, consorzi e società consortili che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare il grado di sviluppo delle capacità lavorative degli stessi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività sono le seguenti:
- servizi educativi per la prima infanzia e servizi di continuità educativa 0/6;
- comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e/o di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica;
- comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- centri di accoglienza integrazione sociale
- comunità alloggio per portatrici e portatori di handicap fisici e psichici;
- centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- SAD e ADI;
- centri diurni per anziane e anziani;
- gestione di strutture protette;
- centri antiviolenza-aiuto per donne e minori vittime di violenza:
- attività di inserimento lavorativo e di lavoro con presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la gestione di unità produttive di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di RSA per qualsiasi categoria di utenti;
- gestione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti;
- baby parking.
Le Parti offriranno l’assistenza sindacale e legale necessaria alle cooperative, consorzi e società consortili che vorranno sostituire la disciplina del presente Contratto a quella derivante dall’applicazione di altri contratti collettivi.
Le Parti danno atto che, tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla U. E., vi è la integrale applicazione del CCNL nonché il rispetto della normativa in materia di lavoro.
Nel ccnl in esame, viene stabilito che la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 165 (centosessantacinque) e che da novembre decorrono i nuovi minimi retributivi.
Livello |
Paga base conglobata dal 1° novembre 2024 |
A
|
1.342,07 |
1.354,45 |
|
B |
1.417,38 |
C |
1.523,71 |
1.568,77 |
|
1.614,48 |
|
D |
1.614,48 |
1.702,91 |
|
1.805,82 |
|
E |
1.812,14 |
1.955,47 |
|
F |
2.158,68 |
2.464,18 |
Per le lavoratrici ed i lavoratori, ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale, corrisponde un valore di retribuzione base nazionale conglobata mensile, che tiene conto del contributo dovuto al FUEB per i servizi della bilateralità come meglio descritti nell’articolo 78 del presente CCNL, con la decorrenza di seguito indicata e con l’impegno delle Parti a ritrovarsi nell’ambito dell’Osservatorio istituito presso l’FUEB per una valutazione con cadenza semestrale sull’andamento del comparto:
La quota è comprensiva dell’indennità di funzione prevista all’art. 16 - sezione Quadri.
Nei casi di percentualizzazione della paga base nazionale conglobata essa dovrà essere riproporzionata tenendo stabile l’importo dovuto al FUEB per singolo lavoratore di € 8,50.