Con Risposta a interpello 5 novembre 2024, n. 216, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con chiarimenti relativi ad una serie di operazioni di conferimento in regime cd. a realizzo controllato effettuati nell'ambito di una medesima operazione di riorganizzazione aziendale, chiarendo l’operatività in tale contesto della disciplina recata dagli artt. 175 e 177 TUIR.
La fattispecie
Nella complessa situazione esposta, una holding unipersonale, costituita mediante il conferimento, in neutralità fiscale ai sensi dell’art. 177, comma 2-bis, del TUIR, da parte di una persona fisica, del 25% di una società operativa, intende conferire a sua volta la partecipazione in una holding di nuova costituzione. Oggetto dell’operazione sarebbe, contestualmente, il 25% di quest’ultima detenuto dall’istante, il 25% detenuto da un’altra holding unipersonale, e l’1% detenuto direttamente dal socio dell’istante.
Questo particolare conferimento (“secondo conferimento”) dovrebbe essere effettuato in neutralità, con applicazione di norme diverse. Le società, infatti, utilizzerebbero il regime di cui all’art. 175 del TUIR, che consente di avvalersi del c.d. realizzo controllato (ovvero di considerare come valore di realizzo dell’operazione non il valore normale ma quello attribuito alle partecipazioni in contabilità) ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento; il socio persona fisica, invece, applicherebbe il regime di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR, che consente di avvalersi del realizzo controllato quando la società conferitaria acquisisce il controllo della società conferita e può essere utilizzato anche da soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditori.
Inoltre, l’istante ha formulato un ulteriore e specifico quesito, con il quale è stato chiesto se la regola secondo la quale il requisito temporale per l’applicazione del regime pex, di cui all’art. 87, comma 1, lett. a), del TUIR, è esteso fino al 60 mese precedente quello della cessione stessa in relazione alle partecipazioni oggetto di conferimento ex art. 177 comma 2-bis, debba essere ancora osservata dopo il secondo conferimento.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, l'Agenzia Entrate chiarisce che la richiesta della contribuente non riguarda semplicemente la conferma dell'esistenza delle condizioni per singoli conferimenti, ma piuttosto la comprensione di eventuali ostacoli all'utilizzo di questi regimi fiscali a causa dell'interconnessione dei conferimenti.
In particolare, i conferimenti a una società di controllo possono essere trattati come vendite ai fini fiscali, equiparandole a eventi tassabili. In determinate condizioni, il regime di "realizzazione controllata" consente il differimento delle passività fiscali sui guadagni realizzati dal trasferimento delle azioni.
I criteri per l'applicazione di questi regimi includono l'acquisizione del controllo su una società e la natura delle azioni trasferite.
Inoltre, non vi sono divieti generali contro l'applicazione di questi regimi fiscali nei casi di conferimenti multipli o simultanei mirati ad estendere la catena di controllo di un gruppo societario.
Nel caso di specie, l’Agenzia specifica che non vi sono elementi che impediscono l'applicazione del regime di realizzazione controllata per il secondo conferimento dall’istante alla nuova società, anche se coinvolge azioni precedentemente trasferite in un regime diverso.
In relazione al Quesito antiabuso ex art. 11, comma 1, lett. c), legge n. 212/2000, si rileva che, affinché un'operazione sia considerata abusiva, deve soddisfare i seguenti criteri:
- il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito;
- l'assenza di sostanza economica;
- l'essenzialità del raggiungimento di un vantaggio fiscale.
Ad avviso dell'Agenzia, i conferimenti in oggetto non costituiscono un vantaggio fiscale indebito, dato che fanno parte di una legittima ristrutturazione societaria finalizzata al raggiungimento del controllo.
Da ultimo, nella fattispecie di cui trattasi, va rilevato che non è possibile imporre al socio la scelta più onerosa, sotto il profilo fiscale, del momento in cui effettuare il conferimento della predetta quota dell'1% al fine di raggiungere la prospettata riorganizzazione.