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Indennità di soggiorno corrisposte a esperti nazionali in distacco (END) – Trattamento fiscale

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Indennità di soggiorno corrisposte a esperti nazionali in distacco (END) – Trattamento fiscale

martedì, 05 novembre 2024

Con Risposta a interpello 4 novembre 2024, n. 215, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito il tema del trattamento fiscale applicabile alle indennità corrisposte agli Esperti Nazionali Distaccati (END) non “cost free”.

La fattispecie

Nel caso di specie, il Ministero istante espone che il proprio personale può essere destinato a prestare servizio presso gli organismi dell'Unione Europea (UE) in qualità di END.

Il personale impiegato presso i predetti organismi continua a percepire lo stipendio a carico del bilancio dello Stato e, in aggiunta, l'indennità di missione all'estero.

L'END, secondo la Commissione delle Comunità Europee, è un funzionario a disposizione della Commissione da un'amministrazione pubblica nazionale dei Paesi membri UE, per un periodo in genere non superiore a 2 anni con possibilità di proroga fino a 4 anni. 

Gli END possono essere assegnati a una qualsiasi delle sedi in cui operano gli agenti della Commissione. Durante il distacco, l'Organismo internazionale non diviene datore di lavoro dell'END, il quale resta alle dipendenze della propria amministrazione di origine. Pertanto, 

  • quelle con indennità a carico del bilancio UE (End non “cost free”), che possono percepire l'END non percepisce uno stipendio da parte dell'UE.

Sono previste due distinte figure di END:

  • quelle con indennità a carico del bilancio dell'Ue (End non “cost free”), che possono percepire oltre alla propria retribuzione in Italia, un'indennità giornaliera di missione (“daily subsistence allowance”) e un'indennità mensile (“monthly subsistence allowance'”) calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella di distacco;
  • quelle con indennità a carico dello Stato di appartenenza (END “cost free”).

L’istante chiede quindi se le indennità corrisposte al proprio personale impiegato in qualità di END non “cost free” (corrisposte con fondi a carico dell'UE), concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 8, del TUIR. 

Soluzione delle Entrate

Con la Risposta in esame, l'Agenzia Entrate spiega che le indennità corrisposte agli END non cost free sono destinate a coprire, su base forfettaria, le spese di soggiorno degli END nel luogo in cui vengono distaccati; in nessun caso vanno considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione (art. 17 Decisione UE 6866/2008). 

L’Agenzia aggiunge che il Ministero, al pari delle altre Amministrazioni riguardo al proprio personale END, in qualità di sostituto d'imposta, deve verificare, di volta in volta, se ai propri dipendenti distaccati in qualità di END non cost free si rendano applicabili disposizioni sovrannazionali da cui si evinca l'esenzione da imposizione. Solo qualora non risulti applicabile alcuna disposizione di esenzione, il Ministero è tenuto ad assoggettare a tassazione le suddette indennità di sussistenza nella misura prevista dall'art. 51, comma 8, del TUIR, applicando la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. 

Si ricorda che il comma 1 dell'art. 51 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività).

In base a questa disposizione, gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50%.

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