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Split payment. Pubblicati gli elenchi 2025

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Split payment. Pubblicati gli elenchi 2025

lunedì, 28 ottobre 2024

Il MEF ha pubblicato nel proprio sito gli elenchi, validi per l’anno 2025, riguardanti gli Enti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei quali le imprese che cedono beni o prestano servizi devono applicare il meccanismo dello “split payment”, di cui all’articolo 17-ter del decreto IVA, in base al quale, come è noto, l’imposta deve essere versata dai medesimi Enti.  

In deroga alla disciplina IVA, il comma 1, dell’articolo 17-ter, del decreto IVA (DPR n.633/1972) prescrive che - per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta - l’IVA deve essere versata dalle amministrazioni medesime, anziché dal soggetto che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi e che normalmente addebita per rivalsa l’IVA al cessionario o committente. 

Tale meccanismo che deroga alla disciplina IVA e che prende il nome di “split payment” o “scissione dei pagamenti” è stato autorizzato dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026; pertanto, almeno fino a quella data il meccanismo continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del decreto IVA.

Lo “split payment” si pone l’obiettivo di rendere più efficace l’azione di contrasto all’evasione in materia di IVA; tale meccanismo mira a garantire, da un lato, l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, l’ente acquirente dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.

Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti l’obbligo di versare l’IVA, addebitata dal fornitore, direttamente all’Erario in luogo del fornitore (cedente o prestatore).

Operativamente, i fornitori devono consultare tali elenchi - pubblicati annualmente con la finalità di individuare enti e società appartenenti alla pubblica amministrazione, ad essa collegati e comunque identificati - al momento dell’emissione delle loro fatture. In buona sostanza occorre verificare, attraverso la consultazione degli elenchi, se si deve o meno applicare il meccanismo dello “split payment”. 

In presenza di un’operazione per cui trova applicazione il meccanismo, il soggetto che emette la fattura (fornitore o prestatore) espone ma non addebita l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”; il soggetto che riceve la fattura (cessionario o committente) effettua il versamento dell’IVA nell’apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

Ciò premesso, gli elenchi, aggiornati in conformità a quanto previsto dall’articolo 5-ter, comma 2, del DM 23 gennaio 2015 e da consultare con riferimento alle operazioni che saranno effettuate nel 2025, riguardano tra l’altro i seguenti soggetti:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli enti nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%. 

Tali enti, ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 17, a richiesta dei cedenti o prestatori, devono rilasciare un documento attestante il loro status di soggetto nei cui confronti si applica il meccanismo dello “split payment”.

Tuttavia, è opportuno far presente che lo “split payment” non trova applicazione per le prestazioni di servizi rese ai sopra menzionati enti dai professionisti, titolari di redditi di lavoro autonomo, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600/1973.

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