Il MEF ha pubblicato nel proprio sito gli elenchi, validi per l’anno 2025, riguardanti gli Enti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei quali le imprese che cedono beni o prestano servizi devono applicare il meccanismo dello “split payment”, di cui all’articolo 17-ter del decreto IVA, in base al quale, come è noto, l’imposta deve essere versata dai medesimi Enti.
In deroga alla disciplina IVA, il comma 1, dell’articolo 17-ter, del decreto IVA (DPR n.633/1972) prescrive che - per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta - l’IVA deve essere versata dalle amministrazioni medesime, anziché dal soggetto che effettua la cessione dei beni o la prestazione dei servizi e che normalmente addebita per rivalsa l’IVA al cessionario o committente.
Tale meccanismo che deroga alla disciplina IVA e che prende il nome di “split payment” o “scissione dei pagamenti” è stato autorizzato dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026; pertanto, almeno fino a quella data il meccanismo continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del decreto IVA.
Lo “split payment” si pone l’obiettivo di rendere più efficace l’azione di contrasto all’evasione in materia di IVA; tale meccanismo mira a garantire, da un lato, l’Erario dal rischio di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l’imposta e, dall’altro, l’ente acquirente dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse da propri fornitori o da terzi.
Tale obiettivo viene perseguito ponendo a carico dei soggetti acquirenti l’obbligo di versare l’IVA, addebitata dal fornitore, direttamente all’Erario in luogo del fornitore (cedente o prestatore).
Operativamente, i fornitori devono consultare tali elenchi - pubblicati annualmente con la finalità di individuare enti e società appartenenti alla pubblica amministrazione, ad essa collegati e comunque identificati - al momento dell’emissione delle loro fatture. In buona sostanza occorre verificare, attraverso la consultazione degli elenchi, se si deve o meno applicare il meccanismo dello “split payment”.
In presenza di un’operazione per cui trova applicazione il meccanismo, il soggetto che emette la fattura (fornitore o prestatore) espone ma non addebita l’imposta, riportando la dicitura “scissione dei pagamenti”; il soggetto che riceve la fattura (cessionario o committente) effettua il versamento dell’IVA nell’apposito conto dell’Amministrazione fiscale.
Ciò premesso, gli elenchi, aggiornati in conformità a quanto previsto dall’articolo 5-ter, comma 2, del DM 23 gennaio 2015 e da consultare con riferimento alle operazioni che saranno effettuate nel 2025, riguardano tra l’altro i seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%.
Tali enti, ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 17, a richiesta dei cedenti o prestatori, devono rilasciare un documento attestante il loro status di soggetto nei cui confronti si applica il meccanismo dello “split payment”.
Tuttavia, è opportuno far presente che lo “split payment” non trova applicazione per le prestazioni di servizi rese ai sopra menzionati enti dai professionisti, titolari di redditi di lavoro autonomo, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600/1973.