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Polizze assicurative Amministratore Delegato: quando sono indeducibili

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Polizze assicurative Amministratore Delegato: quando sono indeducibili

venerdì, 25 ottobre 2024

La Corte di cassazione, con sentenza n. 24022 del 6 settembre 2024, si è espressa sul criterio di deducibilità delle polizze assicurative di tipo “key man” ossia le polizze che tutelano la società dal rischio morte dell'"uomo chiave" per la gestione degli affari sociali.

Per far fronte al rischio eventuale di scomparsa dell'uomo chiave all'interno dell'azienda, le compagnie di assicurazione offrono alla platea interessata le cosiddette polizze key-man. 

Dal punto di vista giuridico, l’azienda risulta al medesimo tempo sia contraente che beneficiario, mentre l’assicurato è l’uomo chiave. 

L’uomo chiave, nel caso in cui si tratti di un’impresa di piccole dimensioni, potrebbe essere l’imprenditore stesso. In aziende di medie o grandi dimensioni, invece, il key man potrebbe essere uno dei soci oppure lo stesso amministratore delegato. 

Con la stipula di questa tipologia di polizza, al verificarsi del sinistro ossia della scomparsa dell'uomo chiave, all'azienda è erogata la somma assicurata.

Dal punto di vista fiscale, il dubbio origina sulla possibilità di dedurre dal reddito d'impresa il costo dell'assicurazione. Essendo l'azienda sia parte contraente che beneficiaria, sembra pacifico che i costi sostenuti per il versamento dei premi assicurativi possano essere dedotti dal reddito d'impresa.

Nel caso specifico che è stato trattato con la sentenza n. 24022 del 06/09/2024, la società è una società per azioni che ha stipulato due polizze assicurative per coprire il rischio di scomparsa del Presidente del Consiglio di amministrazione. 

Tuttavia, i beneficiari risultavano essere i familiari o gli eredi di quest’ultimo. 

Secondo questo principio, la Cassazione rileva la mancanza di inerenza al costo poiché il beneficiario non è la società ma sono soggetti terzi.

È dunque escluso il requisito di inerenza delle due polizze assicurative stipulate in favore dell'amministratore della società, accertando che la relativa spesa non solo non presentava nessuna potenzialità in ordine alla produzione di utili, ma non appariva neppure collegabile all'impresa. 

La Cassazione ha ribadito il principio già affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado secondo il quale "non sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 del TUIR, i costi relativi all'assicurazione sulla vita dell'amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l'assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all'eventuale verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società".

Pertanto, in nessun caso possono essere deducibili i premi assicurativi versati per polizze “key man” se il beneficiario non è la società stessa. 

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