Per i lavoratori delle imprese Panificatori (Confesercente) viene erogata ad ottobre la seconda tranche dell’una tantum.
Seconda tranche Una tantum
L’accordo di rinnovo 18 luglio 2024, con vigenza contrattuale 18 luglio 2024-31 dicembre 2026, si applica al personale dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari (Confesercenti).
Nell’accordo viene previsto che
- Una tantum per i lavoratori di Panifici artigiani: Le Parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del C.C.N.L. avvenuta il 31.1.2023 e l’1.2.2024 data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento (Afac). L'importo spetta ai lavoratori in forza al 18.7.2024 (la data di sottoscrizione dell'accordo) ed è pari a 100 euro erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 50 con la retribuzione del mese di agosto 2024; la seconda pari a euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2024. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R.. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31.1.2023 – 1.2. 2024 nonché, - per i lavoratori a tempo parziale - sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione;
- Una tantum per i lavoratori di Panifici ad indirizzo industriale: Le Parti convengono di definire un importo una tantum a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del C.C.N.L. avvenuta il 31.1.2023 e l’1.2.2024 data in cui è stata erogata la prima tranche di aumento (Afac). L'importo spetta ai lavoratori in forza al 18.7.2024 (la data di sottoscrizione dell'accordo) ed è pari a 160 euro erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di agosto 2024; la seconda pari a euro 80 con la retribuzione del mese di ottobre 2024. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R.. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 31.1.2023 - 1.2.2024 nonché, - per i lavoratori a tempo parziale - sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.