Con la risposta a interpello 8 ottobre 2024 n. 194, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione di uno stock di beni sito in un magazzino italiano tra società estere extra-UE nell'ambito di un'operazione aziendale.
La fattispecie
La questione posta all’atenzione dell’Agenzia delle Entrate con l’interpello in esame, riguarda un gruppo societario che si occupa della produzione e distribuzione di articoli per la cura e l’igiene, da un lato, e di prodotti farmaceutici, dall’altro.
Nell’ambito di un processo di riorganizzazione, è stata definita la separazione delle due aree di business, con un’operazione che, secondo le parti coinvolte, non è assimilabile alla scissione secondo la normativa italiana.
Il passaggio del ramo di azienda relativo al “business Consumer Health” ha comportato il trasferimento, da una società all’altra - entrambe appartenenti allo stesso gruppo - dei beni custoditi in un magazzino situate in Italia.
La società istante è dell’avviso che l’operazione non sia soggetta ad IVA, dal momento che lo stock, pur non essendo qualificabile come un’azienda o un ramo d’azienda dovrebbe essere considerato come parte di un trasferimento di ramo d’azienda eseguito all’estero, neutrale agli effetti dell’IVA ex art. 2, comma 3, lett. b) o f), del D.P.R. 633/1972.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta a interpello n. 194/2024 in esame, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della distinta qualificazione della cessione di ramo di azienda rispetto alla cessione di singoli beni che hanno differenti effetti ai fini IVA.
La prima è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta in base all’art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, mentre la cessione di singoli beni è un’operazione rilevante ai fini IVA.
Nella fattispecie comcernente l’intrepello in esame, l’operazione è realizzata tra due soggetti extra UE, entrambi identificati ai fini IVA in Italia e non stabiliti, ed ha per oggetto un complesso aziendale situato in un Paese extra-UE.
In Italia esiste uno stock di magazzino, di proprietà del soggetto extra UE. Premesso che per distinguere la cessione di azienda da una mera cessione di beni, la Corte di Giustizia UE (cfr. Sentenza 27 novembre 2003, causa C-497/01; sentenza 10 novembre 2011, causa C-444/10) e la Corte do Cassazione (v. Cass. n. 13580/2007; n. 9162/2010; n. 9575/2016; n. 33495/2018), hanno chiarito che si ha cessione di azienda quando oggetto del trasferimento è un complesso organico unitariamente considerato, per il quale emerga ex ante la complessiva attitudine, anche solo parziale, all’esercizio di impresa, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la norma unionale postula che il complesso aziendale oggetto del trasferimento, in conseguenza di un’operazione straordinaria, deve essere situato nel territorio di uno Stato membro.
Infatti, la norma unionale, recepita dalla norma nazionale con l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che il trasferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente. Ne deriva quindi che il complesso aziendale deve essere innanzitutto situato nel territorio di uno Stato membro e che detto Stato che abbia optato per il regime di esclusione IVA.
Nel caso prospettato dalla società istante non è individuabile in Italia un complesso aziendale ai sensi della norma richiamata, ma solo uno stock di magazzino. Pertanto, ad avviso dell’Agenzia Entrate, in relazione ai beni presenti in Italia e trasferiti fra le due società extra-UE, non può trovare applicazione il regime di neutralità previsto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
La circostanza che la società cedente è localizzata fuori dal territorio unionale ha precluso la possibilità di considerare ricompresi nel concetto di universitas i beni situati in Italia, Paese diverso da quello di localizzazione del restante compendio aziendale.
In conclusione, la cessione dei beni situati in Italia, che costituiscono un mero stock di magazzino di beni sito in un magazzino italiano tra società estere extra-UE nell'ambito di un'operazione aziendale, è da considerarsi, ai fini IVA, come autonoma cessione di beni, territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 ed ivi soggetta a tassazione.