Con la risposta a interpello 1° ottobre 2024, n. 188, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito ai requisiti necessari per fruire del Superbonus “rafforzato” previsto dall’art. 119, commi 8-ter e 10-bis, del D.L. n. 34/2020 (legge n. 77/2020)(c.d. speciale disciplina RSA), con particolare riferimento all’ente che acquisisce la gestione degli immobili oggetto degli interventi edilizi in forza di un contratto di acquisto o affitto del ramo di azienda del comodatario.
L’interpello
Nel caso di specie, l’istante è un consorzio in forma di società cooperativa sociale ad attività esterna che opera secondo i principi della mutualità senza fini di lucro, risultante annoverata tra le ONLUS di diritto (art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/1997) e dal 21 marzo 2022 è iscritta al RUNTS. Gestisce ed amministra residenze sanitarie assistenziali ed ospedaliere.
Il consorzio intende acquistare la gestione di tre nuove strutture, attualmente gestite da una Fondazione che fa parte del medesimo gruppo Cooperativo a cui appartiene l’istante.
Su detti immobili, destinati a centri di servizio per anziani, l'istante intende effettuare interventi di riqualificazione energetica e antisismici ammessi alla detrazione di cui all'art. 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus), chiede se, per effetto dell'affitto o dell'acquisto del ramo di azienda dalla Fondazione:
- possa fruire del Superbonus con l'applicazione, per gli immobili di categoria catastale B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), della peculiare modalità di calcolo prevista dal comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (in legge n. 77/2020) nonché della facoltà di optare per la cessione del credito;
- ai fini dell'applicazione del comma 10-bis dell'art. 119 gli amministratori, che in passato hanno ricevuto compensi, siano tenuti a restituirli o se la condizione di gratuità vada verificata solo a far data dall'avvio dei lavori o di sostenimento delle spese e sino al termine del periodo di beneficio della detrazione.
Soluzione delle Entrate
Il contribuente ritiene di poter beneficiare del Superbonus, applicando il comma 10-bis per gli immobili di categoria B/1 e le modalità ordinarie previste dal comma 8-bis per gli altri immobili, nonché di poter esercitare le opzioni di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio.
Con la Risposta all’interpello in esane, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il Superbonus si applica a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, tra cui le ONLUS, le OdV e le APS, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, fatta eccezione per le categorie catastali escluse previste dall'art. 119, comma 15-bis, D.L. n. 34/2020.
Per applicare il comma 10-bis, l’istante deve soddisfare i requisiti previsti, come l'assenza di compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione e il possesso di immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, con specifici titoli di proprietà o uso. Questi requisiti devono sussistere dalla data di avvio dei lavori o del sostenimento delle spese e fino alla fine del periodo di fruizione delle detrazioni.
Per quanto riguarda i contratti di comodato d'uso gratuito, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che essi devono essere regolarmente registrati prima del 1° giugno 2021 per accedere al beneficio. Nella fattispecie in oggetto, considerato che tali contratti sono stati stipulati tra la Fondazione e le parrocchie proprietarie, il consorzio non può applicare le modalità di calcolo previste dal comma 10-bis.
Infine, per quanto concerne la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (art. 121 D.L. n. 34/2020), l'Agenzia delle Entrate indica che le ONLUS, le OdV e le APS già costituite alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2023, il cui art. 2, a fronte di un generale divieto all'esercizio di tali opzioni prevede, al ricorrere di determinati presupposti, alcune deroghe specifiche) possono esercitare queste opzioni se rispettano determinate condizioni prima del 30 marzo 2024.