L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 45 del 3 settembre 2024, riassume gli obblighi dichiarativi e di versamento cui è tenuto l’amministratore giudiziale, nominato dal giudice in caso di sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 92 e 104 bis disp. att. c.p.p.
In particolare, in tema di sequestro preventivo, l’Agenzia afferma che, riguardo al profilo dichiarativo, l'amministratore giudiziario deve assolvere agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d'imposta intestando le dichiarazioni al de cuius con l'indicazione del codice fiscale del defunto inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.
Argomentazioni delle Entrate
Con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate cinferma che, nel contesto del sequestro preventivo, gli obblighi fiscali e dichiarativi sono a carico dell'amministratore giudiziario. Di conseguenza, la disposizione prevista dall'art. 51 del D.Lgs. 159/2011 (“Codice antimafia”), resta applicabile, in conformità con la prassi precedente, a tutte le forme di sequestro penale (artt. 321 cod. proc. Pen. e 92 e 104 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale).
Tali chiarimenti si sono resi necessari in seguito alle modifiche normative intervenute nel tempo, culminate nelle variazioni introdotte dal D.Lgs. 150/2022.
In particolare, l'art. 51 del Codice antimafia, riguardante il regime fiscale e gli oneri economici, stabilisce che durante il sequestro e la confisca di beni immobili, fino alla loro assegnazione o destinazione, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi legati alla proprietà o al possesso di tali immobili.
Inoltre, gli atti e i contratti relativi a questi beni sono esenti da imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo. Durante il sequestro, i redditi prodotti dai beni immobili, sia in Italia che all'estero, non sono rilevanti per la determinazione delle imposte sui redditi. Se la confisca viene revocata, l'amministratore giudiziario deve informare l'Agenzia delle Entrate e gli enti competenti per la liquidazione delle imposte dovute al proprietario al quale i beni vengono restituiti.
Nel documento di prassi in esame, l'Agenzia delle Entrate conferma che, in presenza di sequestro o confisca non definitiva, è prevista la sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi legati alla titolarità o al possesso di beni immobili.
Tuttavia, anche per quanto concerne i beni immobili, l'amministratore giudiziario rimane responsabile degli altri obblighi fiscali, inclusi quelli dichiarativi, durante la durata dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.
Gli atti e contratti relativi agli immobili sequestrati sono esenti da imposte di registro, ipotecarie e catastali, mentre i redditi prodotti da tali beni non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile durante il sequestro.
È comunque obbligatorio dichiarare tali redditi, in modo che, in caso di revoca del sequestro, l'Amministrazione finanziaria possa procedere con la liquidazione delle imposte dovute. L'amministratore giudiziario ha anche l'onere di notificare la revoca alle autorità competenti.
Sotto il profilo dichiarativo, invece, si ritiene corretto che l’amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta, intestando le dichiarazioni al de cuius con l’indicazione del codice fiscale del defunto, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.