E’ stato pubblicato il Decreto Legge 9 agosto 2024 n.113 (denominato Decreto Omnibus) che entra in vigore dal 10 agosto 2024 e che contiene, tra le altre, alcune novità in materia di sport.
Una settimana prima del ferragosto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Omnibus, che ha portato con sé una serie di proroghe di scadenze, alcune delle quali il Governo aveva già preannunciato.
Ma all’interno dello stesso Decreto sono state inserite alcune disposizioni specificamente rivolte al mondo sportivo.
In particolare, l’articolo 3 del D.L. 113/2024 contiene un importante chiarimento riferito al regime iva applicabile sia dalle associazioni che dalle società sportive dilettantistiche per le prestazioni da esse rese nei confronti dei terzi (i c.d. corrispettivi specifici).
Più precisamente, la norma ammette la possibilità, sino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021 e convertito dalla Legge numero 215 del 17 dicembre 2021, che avverrà dal 1° gennaio 2025, di applicare le disposizioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 633/1972 non solo alle associazioni sportive dilettantistiche, ma, in virtù di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della Legge 289/2002, anche in favore delle società sportive dilettantistiche.
E dal momento che in questo periodo le società sportive dilettantistiche, vittime della confusione normativa che si era generata nel frattempo, hanno adottato comportamenti differenti, l’ultimo periodo del citato articolo 3 fa salvi i comportamenti adottati da tali contribuenti sino all’entrata in vigore del Decreto stesso.
Per quanto appaia curioso l’utilizzo dell’espressione “…possono…”, viene comunque risolto (speriamo definitivamente) il dubbio interpretativo circa la possibilità, anche per le società sportive dilettantistiche, di considerare i corrispettivi specifici derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica come fuori campo iva, quindi al pari di quanto da sempre è stato applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche. E ciò che rileva con maggiore importanza, è proprio il fatto di riconoscere tale possibilità per effetto di quanto da sempre contenuto nel 1° comma dell’articolo 90 della Legge 289/2002.
Il successivo articolo 4 del Decreto Omnibus contiene non una proroga, ma una vera e propria nuova opportunità di accedere al bonus sponsorizzazioni, di cui al già noto articolo 80 del D.L. 104/2020, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 numero 126.
In particolare viene previsto un nuovo stanziamento di 7 milioni di euro per gli investimenti effettuati dalle imprese a partire dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e sino al 15 novembre 2024, secondo le medesime disposizioni sinora applicate.
Ultima novità contenuta nel decreto Omnibus è quella di cui all’articolo 5, che prevede l’introduzione di alcune modifiche in campo iva; più in particolare, alla Tabella A, parte II-bis del D.P.R. 633/1972, vengono inseriti i seguenti nuovi numeri:
- 1-septies) in base al quale l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali (tipicamente le scuole di sci, per intenderci), d’ora in avanti non sono più considerate esenti, ma soggette ad iva con aliquota del 5% (e ciò permetterà agli stessi soggetti di passare da un pro-rata di indetraibilità iva al 100% ad uno di detraibilità);
- 1-octies) in base al quale la cessione di cavalli vivi destinati a finalità differenti da quelle alimentari, che avvengono entro i 18 mesi dalla nascita sconteranno l’aliquota iva del 5%.