Per i lavoratori del settore Pulizia Multiservizi (Confial-Federdat), il ccnl 27 febbraio 2024 disciplina, nel Titolo rubricato Mercato del lavoro, il contratto intermittente.
Lavoro intermittente
Il ccnl 27 febbraio 2024 disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore Imprese di Pulizia e Servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente. Il presente C.C.N.L. è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, ecc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, ecc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, ecc.);
- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, ecc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, ecc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, ecc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.)
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, ecc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, ecc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, ecc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call center, ecc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, ecc.).
Il ccnl in esame disciplina il lavoro intermittente, che può essere concluso con soggetti:
- con più di 55 anni di età;
- con meno di 24 anni di età (per attività da svolgersi entro il 25° anno di età)
Il Contratto di lavoro intermittente può riferirsi ad uno o più periodi predeterminati nell’arco dell’anno, con una declinazione temporale definita per iscritto al momento dell’assunzione.
Per i periodi nei quali il lavoratore si obbliga a garantire la propria disponibilità, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione.
L’indennità di disponibilità è omnicomprensiva ed è esclusa dal computo di ogni istituto di legge e di Contratto.
In caso di malattia o di altro evento impeditivo indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente l’azienda. In questi frangenti non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Nel caso poi in cui il lavoratore non provveda all’adempimento in parola, perde il diritto alla indennità per un periodo di 15 giorni.
Nel caso di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, l’indennità di disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva risposta alla chiamata dell’azienda.
In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell’indennità Inps fino al 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.