Per i lavoratori del settore Ceramica (Artigianato), prevede, con decorrenza da agosto, la modifica dell’importo di una nuova maggiorazione le ore prestate oltre l’orario contrattuale.
Flessibilità dell’orario di lavoro
L’accordo di rinnovo 16 luglio 2024, con vigenza 1.01.2024-31.12.2026, si applica all’Area Tessile-Moda per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Pulitintolavanderia, Occhialeria e del C.C.N.L. Area Chimica Ceramica per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della Chimica e della Ceramica. Il presente accordo modifica l’art. 41 rubricato “Flessibilità dell'orario di lavoro”, il quale prevede che considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 100 ore nell'anno per l'Area Tessile/Moda. Per l'Area Chimica/Ceramica il limite massimo è fissato in 96 ore.
La contrattazione collettiva regionale potrà modificare il numero delle ore massime annuali previste dal comma precedente.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
A partire dall’1.8.2024 per le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12 % da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del lavoro delle imprese del settore, sarà possibile a livello di contrattazione collettiva regionale concordare soluzioni idonee in materia di flessibilità dell'orario di lavoro rispondenti alle necessità aziendali e dei lavoratori.