Con la Risposta a interpello 20 agosto luglio 2024, n. 172, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell'IRES e dell'IRAP, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati.
La fattispecie
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società istante alcuni rilievi in materia di transfer pricing di cui all'art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), i quali hanno interessato, in particolare, la misura della remunerazione riconosciuta alla stessa dalla società controllata, per il passaggio della delega di gestione di una terza società.
Mediante la sottoscrizione di un Accordo, la società istante e la Direzione regionale delle Entrate hanno definito le contestazioni pendenti, identificando la remunerazione che la società controllata avrebbe dovuto corrispondere, in coerenza con la disciplina propria dei prezzi di trasferimento.
L’Accordo ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi d’imposta, tenuto conto delle maggiori imposte versate e degli interessi per ritardato versamento.
Ai fini della determinazione del reddito per il medesimo periodo d'imposta 2022, la società ha intenzione di procedere alla ripresa a tassazione delle somme versate a titolo di imposte e sanzioni ed alla deduzione dell'importo versato a titolo di interessi.
Pertanto, il quesito posto dalla società istante concerne il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.
Soluzione delle Entrate
Come anticipato, il dubbio interpretativo presentato dalla società istante ha ad oggetto il regime fiscale degli interessi applicati per il tardivo versamento delle imposte IRES ed IRAP.
Nella Risposta all’interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate riconferma l’orientamento espresso nella risposta n. 541/2022, nell’ambito della quale è stato stabilito che la deducibilità degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.
Gli interessi passivi correlati alla riscossione e all’accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione e rientrano quindi nell’ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi, separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono.
Nella risposta, inoltre, si fa riferimento a un analogo principio già elaborato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 178/2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui era stato affermato che l’art. 63 del TUIR (attuale art. 96) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere cui essi sono accessori.
Per concludere, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall’art. 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.