Sulla G.U. n. 186/2024, è stato pubblicato il D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (decreto Omnibus), recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in vigore dal 10 agosto 2024, il cui art. 2 riguarda le misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodottia all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.
Nuovo regime opzionale “neo residenti”
Si premette sommariamente che l’art. 2 del decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024) aumenta l’importo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che decidono di portare la propria residenza in Italia (regime opzionale dei “neo residenti”). La scelta di questo regime, definito dall’art. 24-bis del TUIR, comporta il pagamento di un’imposta forfettaria per ciascuna annualità in riferimento al quale opera l’opzione. La nuova norma raddoppia l’importo dell’imposta sostitutiva, da 100.000 a 200.000 euro, per i soggetti che optano per questo tipo di tassazione e che trasferiscono la loro residenza in data successiva al 10 agosto 2024. L’adesione al regime deve avvenire con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva.
L’art. 2 del D.L. n. 113/2024
Nello specifico, in base all’art. 24-bis del TUIR, richiamato dal decreto Omnibus, le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare, in luogo dell’ordinario prelievo progressivo IRPEF, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva, che da 100.000 euro ora sale a 200.000 euro, la quale però trova applicazione solo sui redditi prodotti all’estero.
Con il raddoppio da 100.000 a 200.000 euro, la flat tax di cui all’art. 24-bis del TUIR per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, per l’art. 2 del D.L. n. 113/2024, l’imposta sostitutiva si applica sui redditi di coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
L’adesione al regime sostitutivo deve avvenire nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva. La richiesta deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate (mediante consegna a mano, raccomandata A/R o casella di PEC).
Nell’istanza il contribuente deve indicare:
- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli eventuali Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Il regime forfettario può essere esteso anche ai familiari in possesso dei requisiti, a quelli, cioè, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. L’estensione del regime va indicata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro annui.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata annualmente, salvo che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime: in ogni caso, gli effetti cessano decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Per ciascun periodo d’imposta, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, senza la possibilità di avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).
Inoltre, chi aderisce al regime in esame può beneficiare dell’esonero dall’obbligo di monitoraggio, dell’esonero dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE e dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente agli asset esteri.
L’opzione può essere revocata sia dal contribuente principale che dal familiare a cui è stata estesa. La scelta va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata ovvero, tramite apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione, con le stesse modalità previste per l’istanza di interpello.
Se la revoca viene esercitata dopo aver già versato l’imposta sostitutiva per il medesimo periodo d’imposta, il relativo importo potrà essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione tramite modello F24.
Come previsto dal comma 2 dell’art. 2 D.L. n. 113/2024, con riguardo alla decorrenza della modifica, la nuova misura dell’imposta sostitutiva dovrebbe trovare applicazione sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ex art. 43 c.c., successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Omibus.