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IVA - Regime inversione contabile (reverse charge) nel settore delle cessioni di energia

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IVA - Regime inversione contabile (reverse charge) nel settore delle cessioni di energia

martedì, 13 agosto 2024

Con il principio di diritto 12 agosto 2024, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del reverse charge nel settore delle cessioni di gas ed energia elettrica in caso di variazioni di prezzo che comportano un aumento della base imponibile per quelle effettuate prima del 2015. 

Le argomentazioni delle Entrate

Con il Principio di diritto in esame, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il meccanismo del reverse charge non si applica alle note di variazione IVA, in aumento o in diminuzione, riferite a fatture che non sono state assoggettate a tale meccanismo in quanto questo non era ancora entrato in vigore. 

In particolare, secondo le Entrate, nel caso in cui, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi dell’energia ceduta, si verifichi un aumento della base imponibile per cessioni avvenute prima del 2015, i maggiori compensi ricevuti devono essere fatturati secondo il regime ordinario, con addebito dell’IVA in rivalsa.

Questo perché, al momento della cessione originaria, non erano state emesse fatture in regime di inversione contabile, dato che tale regime non era applicabile alle cessioni di energia elettrica prima del 2015 (v. legge n. 190/2014).

Si ricorda al riguardo che il reverse charge (o inversione contabile), ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA) è un meccanismo che comporta il trasferimento dell’obbligo di versamento dell’IVA dal cedente al cessionario. Tale meccanismo, prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE e recepito in Italia con il D.L. n. 73 del  2022 (legge n. 122/2022), modifica le regole ordinarie di applicazione dell’IVA. Sostanzialmente, nel caso del reverse charge, l’IVA viene applicata e versata dal soggetto passivo cessionario o committente, anziché dal cedente o prestatore.

A partire dal 2015, l’applicazione del meccanismo di inversione contabile è stata estesa anche alle cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori, come previsto dall’art.  7-bis, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Questa disposizione specifica che le cessioni di gas attraverso sistemi di gas naturale o di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il cessionario è stabilito in Italia e la sua principale attività è la rivendita di tali beni.

L’art. 7-bis, comma 3, stabilisce le condizioni in cui le cessioni di gas, energia elettrica, calore o freddo si considerano effettuate nel territorio italiano. In particolare, ciò avviene quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito in Italia o quando i beni sono usati o consumati nel territorio italiano.

Se i beni non vengono interamente utilizzati o consumati dal cessionario, le cessioni si considerano comunque effettuate in Italia se sono destinate a soggetti stabiliti nel Paese, compresi quelli non operanti in ambito di impresa, arte o professione.

Nel principio di diritto in esame l’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che il regime di reverse charge non si applica alle note di credito riferite a fatture emesse prima dell’entrata in vigore del regime di inversione contabile.

Pertanto, eventuali variazioni relative a fatture emesse precedentemente al 2015 devono essere gestite secondo le regole ordinarie di fatturazione.

Tale soluzione, ad avviso dell’Agenzia Entrtate, è in linea con quanto già chiarito in passato dalla Risoluzione n. 36/2011, con riguardo alle rettifiche IVA riferite a cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato per le quali il reverse charge è previsto dall’art. 17 comma 6, lett. b) e c), D.P.R. n. 633/1972.

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