Con la risposta a istanza di consulenza giuridica 6 agosto 2024, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l'operazione nel suo insieme preordinata a una cessione all'esportazione.
La questione prospettata
Nel caso di specie, un'Associazione di settore ha chiesto ulteriori chiarimenti all'Agenzia delle Entrate riguardo la formazione del plafond IVA in relazione alle cessioni di beni a clienti extraUE da parte dei propri associati, secondo quanto definito dalla Risoluzione 13 dicembre 2013, n. 94/E.
L'Associazione ha specificatamente richiesto di comprendere in quale momento si forma il plafond IVA:
- se questo avviene al momento della fatturazione dei singoli acconti, quindi limitatamente all'importo di ciascun acconto,
- oppure se il plafond si forma solo con il trasferimento definitivo della proprietà del bene, per l'intero importo del corrispettivo contrattualmente pattuito.
A tal fine l’istante rappresenta che queste operazioni sono normalmente regolate da contratti che prevedono il trasferimento del diritto di proprietà del bene a seguito del relativo collaudo positivo da eseguirsi presso la sede del cliente, localizzata in territorio extraUE; che la fatturazione della cessione avviene in genere in più tranches, all'atto della corresponsione da parte del cessionario degli acconti contrattualmente convenuti e del saldo e che la fattura del saldo è emessa dopo il collaudo, al netto degli acconti già incassati e fatturati, riepilogati nella stessa fattura.
Soluzione delle Entrate
Secondo l'Associazione, la fatturazione degli acconti dovrebbe essere già produttiva di plafond. Questo perché l'operazione nel suo complesso è finalizzata alla vendita del bene, come stabilito dal contratto di vendita e come richiesto dalla Risoluzione n. 94/E/2013.
In merito alla modalità di costituzione del plafond, nella Risposta all’istanza l’Agenzia delle Entrate ricorda che le cessioni di beni si considerino effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (art. 6 D.P.R. n. 633/1972)
L'Agenzia ha inoltre richiamato la Circolare n. 145/E/1998, che stabilisce che il momento costitutivo del plafond deve essere riferito alle operazioni registrate ai sensi dell'art. 23 del DPR 633/1972, con riferimento alla data di emissione della fattura.
In particolare, è stato chiarito che la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, poiché l'operazione è preordinata ad una cessione all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972). Tuttavia, qualora l'operazione non vada a buon fine, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato.
Con riguardo all’obbligo di rettificare il plafond IVA qualora l’operazione non vada a buon fine, è stato richiamato, invece, il principio di diritto sancito dalla sentenza n. 30800/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che discendendo la non imponibilità degli acquisti effettuati dall’esportatore abituale direttamente dalle cessioni all’esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate dal medesimo compiute, il mutamento della natura di queste ultime, quand’anche sopravvenuto negli anni successivi (cd. splafonamento postumo), incide sull’entità del plafond, impedendo di procedere alla compensazione e comportando il ritorno al regime ordinario di assolvimento dell’imposta.