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Alimentari (Industria): le novità

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Alimentari (Industria): le novità

lunedì, 03 giugno 2024

L’accordo di rinnovo 16 maggio 2024 per il settore Alimentari (Industria) ha apportato importanti novità alla disciplina del settore.

Novità

L’accordo per il rinnovo 16 maggio 2024 del contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da aziende all'industria olearia e margariniera del CCNL dell'industria alimentare ha modificato la disciplina del settore. Tra le novità, abbiamo:

  • modifica alla disciplina della malattia: il lavoratore che si ammala nell'arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tate periodo di ferie programmate, qualora guarito. La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinate è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Ai lavoratori assumi con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'Inps e comunque non oltre la scadenza del predetto Contratto. Nel rapporto di lavoro part-time orizzontate i periodi di conservazione del posto in caso di più assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alle giornate di prestazione contrattualmente prevista nei periodi stessi. Nel rapporto di lavoro part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di più assenze, verrà riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potrà comunque superare l’80% della prestazione annua concordata. Il trattamento economico integrativo a carico delle aziende, per quanto concerne gli operai assunti a tempo determinato, sarà quello previsto dal C.C.N.L. dei singoli settori, in vigore alla data dell’1.1.1974, per le malattie insorte nei primi 30 giorni di servizio e quello di cui al presente articolo per le malattie insorte successivamente;
  • il trattamento economico per la mancata contrattazione:

Liv.

Par.

Trattamento mancata contrattazione di II livello 1.1.2023

Aumenti dall’1.1.2027

Trattamento mancata contrattazione di II livello 1.1.2027

Euro

1

217

47,17

23,59

70,76

2

202

43,91

21,96

65,87

3

182

39,57

19,78

59,35

4

161

35,00

17,50

52,50

5

147

31,96

15,98

47,94

6

136

29,57

14,78

44,35

7

124

26,96

13,48

40,44

8

117

25,43

12,72

38,15

9

110

23,91

11,96

35,87

10

100

21,74

10,87

32,61

 

  • la decorrenza dei nuovi minimi retributivi:

Liv.

Par.

Min. al 30.11.2023

Aumenti dall’1.12.2023

Min. dall’1.12.2023

Aumenti dall’1.9.2024

Min. dall’1.9.2024

Aumenti dall’1.1.2025

Euro

1

217

2.338,16

31,45

2.369,61

55,04

2.424,65

94,35

2

202

2.177,17

29,27

2.206,44

51,23

2.257,67

87,83

3

182

1.960,89

26,38

1.987,27

46,16

2.033,43

79,13

4

161

1.731,68

23,33

1.755,01

40,83

1.795,84

70,00

5

147

1.583,96

21,30

1.605,26

37,28

1.642,54

63,91

6

136

1.462,98

19,71

1.482,69

34,49

1.517,18

59,13

7

124

1.335,48

17,97

1.353,45

31,45

1.384,90

53,91

8

117

1.260,73

16,96

1.277,69

29,67

1.307,36

50,87

9

110

1.185,17

15,94

1.201,11

27,90

1.229,01

47,83

10

100

1.076,66

14,49

1.091,15

25,36

1.116,51

43,48

Segue

 

Liv.

Par.

IAR al 30.11.2023

Aumenti dall’1.12.2023

Nuovo IAR dall’1.12.2023

Aumenti dall’1.9.2027

Nuovo IAR dall’1.9.2027

Euro

1

217

55,04

86,49

141,53

17,30

158,83

2

202

51,23

80,51

131,74

16,10

147,84

3

182

46,16

72,54

118,70

14,51

133,21

4

161

40,83

64,17

105,00

12,83

117,83

5

147

37,28

58,59

95,87

11,72

107,59

6

136

34,49

54,20

88,69

10,84

99,53

7

124

31,45

49,42

80,87

9,88

90,75

8

117

29,67

46,63

76,30

9,33

85,63

9

110

27,90

43,84

71,74

8,77

80,51

10

100

25,36

39,85

65,21

7,97

73,18

Liv.

Par.

Min. dall’1.1.2025

Aumenti dall’1.1.2026

Min. dall’1.1.2026

Aumenti dall’1.1.2027

Min. dall’1.1.2027

Euro

1

217

2.519,00

94,35

2.613,35

61,33

2.674,68

2

202

2.345,50

87,83

2.433,33

57,09

2.490,42

3

182

2.112,56

79,13

2.191,69

51,43

2.243,12

4

161

1.865,84

70,00

1.935,84

45,50

1.981,34

5

147

1.706,45

63,91

1.770,36

41,54

1.811,90

6

136

1.576,31

59,13

1.635,44

38,43

1.673,87

7

124

1.438,81

53,91

1.492,72

35,04

1.527,76

8

117

1.358,23

50,87

1.409,10

33,06

1.442,16

9

110

1.276,84

47,83

1.324,67

31,09

1.355,76

10

100

1.159,99

43,48

1.203,47

28,26

1.231,73

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