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Lavanderie e tintorie (Conflavoro) e le novità dell’accr 8 aprile 2024

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Lavanderie e tintorie (Conflavoro) e le novità dell’accr 8 aprile 2024

lunedì, 29 aprile 2024

L’accordo di rinnovo 8 aprile 2024  ha previsto importanti novità, che decorrono dal 1° aprile 2024, per il Settore Lavanderie e Tintorie (Confsal).

Novità dell’accr 8 aprile 2024

L’accordo di rinnovo 8 aprile 2024, che si applica ai dipendenti da imprese del settore Lavanderie e Tintorie - Industria, Artigianato (Confsal), prevede che dal 1° aprile 2024 decorrono i seguenti istituti:

a) Elemento di garanzia retributiva - Lavanderie industria: Le imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in assenza di contrattazione aziendale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, corrispondono ai lavoratori - in concomitanza con la retribuzione di dicembre - l’importo lordo di € 300,00 per l’anno 2024 e € 350,00 per l’anno 2025 a tutti i lavoratori a titolo di elemento perequativo. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR. Gli importi di cui al comma 1, dovranno essere riproporzionati in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento della corresponsione dell’elemento perequativo, l’importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto, secondo i criteri di maturazione stabiliti. L’importo dovrà essere riproporzionato per i lavoratori part-time in base all’orario contrattuale.

b) Contratto a termine: proporzione numerica e modifica causali: Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendente nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati. Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 19 del d.lgs. 81/2015 e smi e, tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:

a. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;

b. Assunzione di lavoratori con competenze specifiche, relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL;

c. Assunzione di lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;

d. Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;

e. Lavoratori di età superiore a 50 anni;

f. Sostituzione di lavoratori assenti;

g. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).

c) Modifica Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST: I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all’art. 19 della l. 300/1970 e i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato, nonché per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale. Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo, 12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:

A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;

B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;

C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.

A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.

d) Minimi retributivi

SETTORE INDUSTRIA

Area

Modulo

Retribuzione

A - Operativa

1/Base

€ 1.432,60

2/Centrato

€ 1.670,90

3/Consolidato

€ 1.759,00

B - Qualificata

1/Base

€ 1.792,40

2/Centrato

€ 1.878,80

3/Consolidato

€ 2.045,80

C - Tecnica

1/Base

€ 2.118,10

2/Centrato

€ 2.375,50

3/Consolidato

€ 2.753,20

D - Gestionale

2/Centrato

€ 2.753,20

In aggiunta indennità di funzione pari a 130€.

SETTORE ARTIGIANATO

Inquadramento

Retribuzione

Primo Livello

€ 1.302,00

Secondo Livello

€ 1.376,00

Terzo Livello

€ 1.435,00

Quarto Livello

€ 1.496,00

Quinto Livello

€ 1.621,50

Sesto Livello

€ 1.782,00

Quadri

€ 1.910,00

Indennità mensile di funzione di quadro conglobata; 

e) Preavviso

 “Settore industria - operai”:

Area professionale Modulo

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio 6-10 anni

Anzianità di servizio oltre 10 anni

Qualificata/Consolidato

1 mese

1 mese e mezzo

2 mesi

Qualificata/Centrato

1 mese

1 mese e mezzo

2 mesi

Qualificata/base

1 mese

Operativa/Consolidato

20 giorni

Operativa Centrato/Base

14 giorni

La tabella "Settore industria - impiegati":

Area professionale Modulo

Anzianità di servizio fino a 5 anni

Anzianità di servizio 6-10 anni

Anzianità di servizio oltre 10 anni

Direttiva gestionale

2 mesi

3 mesi

4 mesi

Tecnica e gestionale/Consolidato

2 mesi

3 mesi

4 mesi

Tecnica e gestionale/Centrato

1 mese e mezzo

2 mesi

2 mesi e mezzo

Tecnica e gestionale/Base

1 mese

1 mese e mezzo

1 mese e mezzo

Qualificata/Consolidato

1 mese

1 mese e mezzo

1 mese e mezzo

Qualificata/Centrato

1 mese

1 mese e mezzo

1 mese e mezzo

Qualificata/Base

1 mese

1 mese e mezzo

1 mese e mezzo

Operativa/Consolidato

1 mese

1 mese e mezzo

1 mese e mezzo

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