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Legno/Lapidei (Artigianato): accordo di rinnovo 5 marzo 2024

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Legno/Lapidei (Artigianato): accordo di rinnovo 5 marzo 2024

lunedì, 11 marzo 2024

Il 5 marzo 2024 è stato sottoscritto accordo di rinnovo per i lavoratori del Settore Legno/Lapidei (Artigianato).

Novità dell’Accr 5 marzo 2024

L’Accr 5 marzo 2024, che si applica ai lavoratori del Settore Legno/Lapidei (Artigianato) e che decorre dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, prevede importanti modifiche al contratto a tempo determinato, al lavoro part-time, alla disciplina della gravidanza, alle disposizioni sulle dimissioni e sul licenziamento ed all’apprendistato.

Inoltre, introduce nuovi articoli, ad esempio:

  • Commissione aggiornamento classificazione del personale e apprendistato: Le Parti convengono che a far data dal 2.5.2024 verrà costituita una Commissione tecnica composta da un componente per ogni Organizzazione firmataria per l'aggiornamento della classificazione del personale nonché per l'aggiornamento dell'apprendistato. I lavori svolti dalla commissione tecnica saranno finalizzati anche a far emergere le nuove figure professionali operanti nei settori afferenti al presente C.C.N.L. e verranno sottoposti alle Parti Sociali firmatarie il presente C.C.N.L. Le Parti ritengono che la formazione continua erogata da Fondartigianato rivesta un ruolo fondamentale per l'aggiornamento e per l'acquisizione di nuove competenze e di conseguenza per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Al fine di colmare il divario tra le competenze richieste dalle aziende e quelle di cui sono in possesso i lavoratori le Parti convengono di avviare a far data dall’1.4.2024 tutte le azioni propedeutiche connesse alle attività di aggiornamento dei Piani formativi settoriali per i Settori Legno, Arredamento Mobili e per i Settori dell'escavazione e lavorazione di materiali Lapidei;
  • Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza: Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all'art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco temporale di tre anni. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione. Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori due mesi di aspettativa. Durante questi 2 mesi la lavoratrice ha diritto ad una indennità erogata dall'azienda, pari al 30% della retribuzione tabellare. L'indennità di cui al periodo precedente non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti. Le Parti firmatarie il presente C.C.N.L. invitano gli Enti Bilaterali Territoriali dell'Artigianato a valutare prestazioni aggiuntive da porre in essere con riferimento alle fattispecie di cui al presente articolo, al fine di assicurare un più congruo supporto nei confronti delle donne lavoratrici vittime di violenza. È riconosciuto, inoltre, alla lavoratrice il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico con diritto su richiesta della lavoratrice alla ri-trasformazione in lavoro a tempo pieno nonché dove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali il diritto ad essere trasferita presso altra sede. Tale diritto alla trasformazione in part time risulta indipendente dal diritto al congedo;
  • Evidenza della Bilateralità e dell'Assistenza Sanitaria Integrativa – Sanarti: L'azienda è tenuta a dare evidenza della quota di versamento alla Bilateralità (Ebna-Fsba) e a Sanarti nel cedolino paga mensile.

Infine, l’accordo in esame ha stabilito che le Parti hanno convenuto gli incrementi retributivi da erogarsi in quattro tranches, parametrati sui livelli di seguito indicati a partire dall’1.3.2024, dall’1.1.2025, dall’1.1.2026 e dall’1.10.2026 così come da tabelle che seguono.

Incrementi retributivi - Imprese Artigiane

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Liv.

Prima tranche dall’1.3.2024

Seconda Tranche dall’1.1.2025

Terza Tranche dall’1.1.2026

Quarta Tranche dall’1.10.2026

Incremento salariale a regime

Euro

D

55

50

40

35

180

 

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Liv.

Prima tranche dall’1.3.2024

Seconda Tranche dall’1.1.2025

Terza Tranche dall’1.1.2026

Quarta Tranche dall’1.10.2026

Incremento salariale a regime

Euro

5

55

50

40

44

189

 

Incrementi retributivi - P.M.I.

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Liv.

Prima tranche dall’1.3.2024

Seconda Tranche dall’1.1.2025

Terza Tranche dall’1.1.2026

Quarta Tranche dall’1.10.2026

Incremento salariale a regime

Euro

D

55

50

40

36

181

 

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Liv.

Prima tranche dall’1.3.2024

Seconda Tranche dall’1.1.2025

Terza Tranche dall’1.1.2026

Quarta Tranche dall’1.10.2026

Incremento salariale a regime

Euro

5

55

50

40

46

191

 

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro. L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di aprile 2024, la seconda con la retribuzione del mese di maggio 2024. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

 

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