L’Inps con il messaggio numero 750 del 20 febbraio, fornisce alcune importanti chiarimenti, date le richieste pervenute dalle Strutture territoriali, in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego.
Come prima precisazione, è importante evidenziare che, fra i requisiti principali per poter accedere alle due indennità sopra citate vi è lo stato di disoccupazione, questo ai sensi dell’artico 3, c. 1, lett. A) , e l’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; tale stato viene descritto all’articolo 18, c. 1, del D.lgs n. 150/2015 come:” Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Data questa premessa, l’Inps ha richiesto un parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di chiarire se il limite posto per l’iscrizione ai Centri per l’impiego avesse un effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e DIs-coll; il Ministero, interrogato, ha ribadito che:”l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333” (ovvero persone disabili che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento).”Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.”. Per ciò che attiene al limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego invece, il parere ministeriale ribadisce quanto prescritto dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero l’aver compiuto il sedicesimo anno di età.
Viene poi precisato che, in caso di involontaria perdita dell’occupazione, il lavoratore è tenuto ad inviare tempestivamente la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e che la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale de facto, da parte del lavoratore, al rilascio della sopracitata dichiarazione.