Un nuovo codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità. Con la risoluzione n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti, utilizzando il modello F24, possono versare o compensare tale imposta, applicata in sede di dichiarazione dei redditi.
Come previsto dall’articolo 1, commi 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287), le mance che i clienti destinano ai lavoratori di cui al comma 62, anche utilizzando mezzi di pagamento elettronici, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, salva espressa rinuncia scritta dal prestatore di lavoro.
La risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 ha istituito i codici tributo per il versamento, con l’utilizzo del modello F24, dell’imposta in parola applicata dal sostituto d’imposta. Se non trattenuta dal sostituto d’imposta e se ne ricorrono i presupposti, tale imposta può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il codice istituito per tale versamento è il seguente:
- “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Il codice si trova nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero “importi a credito compensati”. Per “anno di riferimento” si intende l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, ossia l’anno d’imposta di riferimento del credito, che va compilato nel formato “AAAA”.