Con il Messaggio 5 febbraio 2024, n. 491, l’INPS torna ad occuparsi dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022. L’Istituto specifica le regole per il riesame delle istanze respinte.
Il Messaggio INPS n. 491/2024
Con il Messaggio in esame, l’INPS è intervenuto nuovamente sull’indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2021 e nell’anno 2022, introdotta, per il 2022, con l’art. 2-bis del D.L. n. 50/2022 (legge n. 91/2022).
Con il nuovo intervento, l’Istituto previdenziale, completata la prima fase di gestione centralizzata delle domande, comunica le istruzioni riguardanti la presentazione delle istanze relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, in ipotesi di reiezione delle medesime per mancato superamento dei controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti. Inoltre, sono state date indicazioni per la gestione delle predette istanze da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
In premessa, l’INPS ha innanzitutto sottolineato l’interpretazione autentica fornita dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 145/2023 (legge n. 191/2023) dell’art. 2-bis del D.L. n. 50/2022, introduttiva della misura de qua. Infatti, attraverso la richiamata disposizione interpretativa il legislatore ha chiarito che la previsione di cui all’art. 2-bis è da intendersi riferita ai lavoratori titolari di tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese (4 settimane) in via continuativa e, complessivamente, non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane, oltre che in possesso degli ulteriori requisiti di legge (v. Circolare INPS n. 115/2022).
L’Istituto ha quindi ricordato che all’art. 18, comma 2, del D.L. n. 145/2023, è previsto il riconoscimento, per l’anno 2023, di una indennità una tantum, sempre di importo di 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro part time ciclico nell’anno 2022, con gli medesimi requisiti di accesso alla misura di cui all’art. 2-bis del D.L. n. 50/2022.
Viene poi rilevato che ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del D.L. n. 145/2023 e dell’ulteriore estensione della platea dei beneficiari della prestazione, con il Messaggio n. 3977/2023 è stata comunicata l’attivazione del servizio per la presentazione della domande e le istruzioni operative per il riconoscimento dell’indennità una tantum per l’anno 2022, mentre, con la successiva Circolare n. 109/2023, sono state fornite le relative istruzioni amministrative.
È stato inoltre precisato che la procedura utilizzata per la verifica delle domande pervenute ha consentito una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità previste dalla norma.
L’INPS ha ancora specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo alla Sezione del portale web dell’Istituto denominata “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione in discorso per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.
Con specifico riferimento alla gestione delle richieste di riesame, l’Istituto ha riportato in allegato al Messaggio in esame il dettaglio delle motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame, precisando che il termine non perentorio per presentare domanda di riesame è di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso Messaggio n. 491/2024 al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria.
Da ultimo, l’INPS, in tema di riesami, ha precisato che, in caso di reiezione conseguente a una mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.