Sono stati pubblicati, nell’apposita sezione del sito del dipartimento delle Finanze, gli elenchi delle società, degli enti e delle fondazioni, aggiornati al 20 ottobre 2023, nei confronti dei quali dovrà essere applicato per l’anno 2024 il cosiddetto meccanismo dello “split payment” o “scissione dei pagamenti”, disciplinato dall’articolo 17-ter del decreto IVA.
Il citato articolo 17-ter, è opportuno ricordare, prevede, in deroga al meccanismo impositivo dell’IVA, che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni l’imposta addebitata dal fornitore nelle relative fatture debba essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché essere corrisposta al fornitore; così operando, si scinde il pagamento del corrispettivo pattuito dal pagamento della relativa IVA addebitata.
Il meccanismo, in buona sostanza, consente alle imprese fornitrici di incassare soltanto l’importo imponibile della fattura emessa, attribuendo all’ente o alla società l’onere del versamento dell’IVA.
Ai sensi della normativa vigente, lo split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti:
- delle Amministrazioni pubbliche definite dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società, indicati nell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto IVA, individuati dal dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, “con valore per l’anno successivo”.
Gli elenchi aggiornati, riguardano:
- società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni pubbliche;
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Alle società, agli enti e alle fondazioni, escluse le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana, è consentito segnalare eventuali mancate o errate indicazioni contenute nei predetti elenchi, fornendo idonea documentazione, esclusivamente mediante la predisposta modulistica.
Operativamente, i fornitori, prima di emettere la fattura elettronica nei confronti dei loro cessionari o committenti, devono verificare se trattasi di enti, iscritti negli elenchi, soggetti al meccanismo dello split payment. Qualora il cliente rivesta tale figura, in fattura elettronica occorrerà riportare il valore “S” nel campo “Esigibilità Iva”.
Il meccanismo dello split payment, poiché costituisce una deroga alla disciplina dell’IVA, è stato autorizzato dall’Unione europea, fino al 30 giugno 2026, escludendo, tuttavia, dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.