Una Società di diritto svedese che svolge attività di commercio senza stabile organizzazione in Italia ha provveduto ai sensi dell'art. 35 ter del DPR 633/72 (i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema) ad effettuare un'identificazione diretta in Italia.
Nei primi mesi del 2023 ha acquistato merce da due fornitori finlandesi anch'essi senza stabile organizzazione in Italia ma con identificazione ai fini Iva. La società istante non era però al corrente che la merce non proveniva dalla Finlandia o da altro paese estero ma era già presente in Italia; la merce infatti "era stata introdotta a seguito di un transito comunitario con trasferimento della stessa dal produttore comunitario alla propria partita Iva italiana e per la restante parte a seguito di un'operazione di importazione definitiva effettuata dal soggetto finlandese non residente a mezzo della propria identificazione in territorio nazionale.
L'istante ha dunque ricevuto fattura senza addebito di Iva, documento poi modificato con applicazione dell'Iva l 22% per il motivo che la merce era già presente in Italia.
L'istante ha provveduto a pagare fattura, iva compresa; cedendo la merce ad il cessionario finale con applicazione del reverse charge, l'istante (società svedese) si è trovata con un rilevante credito Iva (ha pagato la merce con Iva e ha rivenduto la stessa con applicazione del reverse).
La domanda posta all'amministrazione finanziaria è una sola: qual'è la procedura più idonea per ottenere il rimborso dell'imposta versata in Italia?
Con la pubblicazione della Risposta n°459/2023 l'amministrazione finanziaria ha stabilito che la stessa società istante può procedere con la richiesta del rimborso del credito Iva tramite il portale elettronico dell'Agenzia delle Entrate (sezione Imprese - Richiesta di rimborso da soggetti UE per l'iva versata in Italia) purchè non si ricada nelle cause ostative previste dall'art. 38 bis 2 del DPR 633/72, e più precisamente:
- non avere una stabile organizzazione in Italia;
- le operazioni compiute comportino l'indetraibilità dell'Iva applicata;
- Il rimborso non puo' essere richiesto dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta e' il committente o cessionario, e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies.
La richiesta di rimborso attraverso il portale può essere effettuata con cadenza trimestrale o annuale.