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La sanzione per l’omessa dichiarazione assorbe quella per l’omesso versamento IVA

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La sanzione per l’omessa dichiarazione assorbe quella per l’omesso versamento IVA

martedì, 24 ottobre 2023

Con la Risposta a interpello 20 ottobre 2023, n. 450, l’Agenzia Entrate fa il punto sulle sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA nonché sull’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

Il quesito

Nel caso in esame, a porre la questione è una società, domiciliata e registrata ai fini IVA in Italia dall’aprile 2023 mediante nomina di rappresentante fiscale, che dal 2016 cura in Italia aste immobiliari, fornendo servizi relativi all'organizzazione delle relative vendite. 

In base alla normativa IVA dell'Unione europea e italiana (in particolare, art. 47 Direttiva 2006/112/CE, e art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972), l’istante avrebbe dovuto addebitare l'imposta sul valore aggiunto italiana per i servizi relativi agli immobili situati in Italia resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti nello Stato.

La società riferisce tuttavia che, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, dal 2016 e fin dalla sua registrazione ai fini IVA, non ha dichiarato le suddette prestazioni. Ora, sulle uniche operazioni da regolarizzare concernente le forniture di servizi d'asta soggette all'aliquota del 22%, vorrebbe sanare la situazione pagando l’imposta dovuta più gli interessi e applicando le sanzioni ridotte previste per il ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs n. 472/1997).

Oltre l'importo dell'IVA e interessi dovuti, le violazioni da regolarizzare sono:

  • mancata fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili;
  • omessa comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA; 
  • mancata tenuta delle scritture contabili ai fini IVA.

Al fine di determinare l'importo dovuto per completare la regolarizzazione, l'istante chiede se:

1) l'importo dell'IVA da versare è compreso nell'importo totale pattuito e ricevuto dalla società sia in caso di forniture ''B2C'' che ''B2B'';

2) la sanzione relativa all'omessa tenuta della contabilità, prevista dall'art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997, sia da applicare una sola volta per tutte le violazioni compiute;

3) per completare il ravvedimento operoso sia da pagare anche la sanzione prevista dall'art. 5, comma 6, D. Lgs. 471/1997;

4) per completare il ravvedimento operoso sia da pagare anche la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997;

5) la sanzione prevista dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 può essere pagata su base volontaria, anche se è applicabile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 472/1997, versando l'importo di 250 euro per ciascun anno, tenuto conto che l'IVA dovuta sarà regolarizzata tramite ravvedimento operoso della omessa fatturazione.

Soluzione delle Entrate

Nella Risposta all’interpello, ad avviso dell’Agenzia Entrate, un contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l'altro, per ciascun periodo d'imposta, comportarsi nel seguente modo:

  • emettere le fatture trascurate. Da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015), mentre quella dell'operazione il giorno dell'avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la ''data fattura'' di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI);
  • comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo «la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione» (ipotesi nelle quali la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso adempimento comunicativo);
  • presentare la relativa dichiarazione IVA (da considerarsi comunque formalmente omessa, laddove successiva al novantesimo giorno dalla scadenza del termine di presentazione, come previsto dall’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, richiamato dall’art. 8, comma 6, stesso decreto) e versare l'imposta eventualmente dovuta oltre interessi.

A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per:

  • l'omessa fatturazione (e registrazione), pari al 90% dell'imposta non fatturata con un minimo di euro 500 per ciascun documento;
  • l'omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, con un minimo di euro 500 per ognuna;
  • l'omesso versamento dell'IVA dovuta, pari al 30% di ogni importo non versato;
  • l'omessa presentazione della dichiarazione, pari al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250.
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