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Indennità NASpI ai lavoratori stagionali nei settori turismo e termalismo

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Indennità NASpI ai lavoratori stagionali nei settori turismo e termalismo

lunedì, 02 gennaio 2017
Come si calcola la durata della indennità NASpI riferita ai lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro è avvenuta nel corso dell’anno 2016 con un datore di lavoro che fa parte dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali?

La risposta viene fornita dal comma 4-bis del D.Lgs. n. 185/2016, comma aggiuntivo inserito nell’art. 43 del D.Lgs. n. 148/2015. Se la durata dell’indennità di disoccupazione NASpI è inferiore alla durata calcolata calcolando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione (diverse da quelle denominate mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la durata della NASpI così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.

Con Circ. n. 224 del 15 dicembre 2016 INPS illustra alcuni esempi a tale proposito. Circa le attività riconducibili al settore del turismo e del termalismo, l’Istituto di previdenza indica per ognuna di essa gli specifici codici Ateco e quelli della contribuzione. Tra le attività ricordiamo alcune delle più importanti: alberghi, villaggi turistici, campeggi, ristoranti, birrerie, pub, enoteche, bar, stabilimenti balneari, gelaterie e pasticcerie, agenzie di viaggio, tour operator, friggitorie, pizzerie a taglio, ecc.
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