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Bonus dipendenti ed esonero per le lavoratrici madri: le istruzioni INPS

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Bonus dipendenti ed esonero per le lavoratrici madri: le istruzioni INPS

lunedì, 21 agosto 2023

Con il Messaggio 10 agosto 2023, n. 2924, l’INPS  chiarisce alcuni aspetti e fornisce le modalità operative per una corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 39 del decreto Lavoro in tema di taglio del cuneo fiscale sui contributi IVS dovuti dai lavoratori dipendenti.

 

Il Messaggio INPS n. 2924 del 2023

Nello specifico, con il Messaggio in esame, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in merito all’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS, acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, di cui all’art. 1, comma 281, della legge n. 197/2022 (legge di Bilamcio 2023).

Si esplicita che l’esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico nella misura:

- di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;

- di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in commento relativamente alla tredicesima mensilità (o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023), l’art. 39 del D.L. n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l’esonero di cui trattasi, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, trova applicazione:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;

- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET di cui all’art. 27 del medesimo decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).

L’agevolazione de qua, inoltre, risulta cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, come previsto dall’art. 1, comma 137, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).

Ne segue che, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta, del 50% in forza della previsione di cui all’art. 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali (v. già Circolare n. 102 del 2022).

Laddove ricorrano i presupposti per l’operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”).

Di conseguenza, l’esonero IVS nella misura prevista dall’art. 39 del decreto Lavoro, trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Lo stesso criterio della spettanza dell’esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81 del 2015.

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