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Definizione agevolata liti pendenti. Niente rimborsi al terzo pignorato, ma resta la possibilità di definire la controversia

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Definizione agevolata liti pendenti. Niente rimborsi al terzo pignorato, ma resta la possibilità di definire la controversia

martedì, 20 giugno 2023

Con la Risposta ad interpello n. 349 del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce delucidazioni in merito alla definizione agevolata dei giudizi tributari quando il terzo pignorato effettua i versamenti, precisando che in base a quanto dispone il comma 196 articolo 1 della legge n. 197 del 2022, secondo cui «Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa», l’abbuono delle somme versate è limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.
Pertanto, quando si accede alla definizione agevolata dei giudizi tributari e si effettua il versamento delle somme nei tempi e modalità indicate dalla disciplina sull’istituto, è impossibile restituire gli importi versati dal terzo pignorato.


Cosa era accaduto?


L'istante aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006 riguardante errori sulle dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA.
I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, ribaltato in secondo grado.


Ad oggi, la questione è pendente davanti alla Corte di Cassazione.
L'istante fa presente che, nelle more, con cartella di pagamento emessa all'esito del giudizio di secondo grado, l'Agenzia delle entrate riscossione ha richiesto il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale.


Successivamente, sempre l'Agente della riscossione ha notificato un atto di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'articolo 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei confronti di [BETA], in ragione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto dall'istante presso tale banca, ottenendo dal terzo pignorato il versamento integrale delle somme iscritte a ruolo.
Il pagamento, dunque, è avvenuto a dire dell'istante contro la sua volontà, pur avendo dato disposizioni alla banca di non effettuare il versamento.


Ciò premesso, l'istante ha manifestato l'intenzione di definire la lite pendente ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 204, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e richiesto dunque all’Amministrazione finanziaria chiarimenti, con rifermento al caso prospettato, circa le modalità applicative della definizione in parola.
A tal proposito, le Entrate precisano che con riferimento alle ''somme scomputabili'' dagli importi dovuti ai fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019 n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 dicembre 2018, n. 136 che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore.


Al paragrafo 5.2 di tale documento di prassi si precisa che, «Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire».
Dunque, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate ''a qualsiasi titolo'', si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell'ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché, dunque, il pagamento non sia stato eseguito direttamente da debitore o per suo conto e, conseguentemente, anche delle somme versate dal terzo pignorato, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell'Agente della riscossione.

Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, scrivono le Entrate, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia essendo, come detto, le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
A ciò si aggiunge che a nulla rileva l'asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera ''opposizione verbale'', dal momento che l'ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc tesi a sottrarsi al prosieguo dell'attività di riscossione coattiva.

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