Con la risposta a interpello 14 giugno 2023, n. 347, l’Agenzia delle Entrate si occupa del rimborso IVA maggiore di 30.000 euro nel caso del patrimonio netto negativo, chiarendo perché non è possibile richiederlo senza garanzia.
La fattispecie
Nel caso in esame, l'istante, una società con sede legale in Svizzera, operante nel commercio di prodotti di abbigliamento e accessori, soprattutto di tipo sportivo, assolve i propri obblighi fiscali in Italia mediante rappresentante fiscale, ex art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
L’istante ha maturato un credito IVA ben superiore a 30.000 euro negli anni dal 2019 al 2022.
Tenuto conto che il bilancio societario chiuso al 30 giugno 2022 mostra un patrimonio netto negativo e che, pur in presenza di un sensibile miglioramento nei primi mesi del 2023, al momento dell'istanza tale condizione permane, chiede se sia possibile ottenere il visto di conformità da un professionista abilitato, al fine di ricevere il rimborso del credito IVA maturato dal 2019 al 2022 ed, in particolare, se si possa intendere rispettata la condizione secondo la quale il patrimonio netto, al momento della presentazione della domanda di rimborso dell'IVA recante il visto di conformità, non dovrebbe essere diminuito rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% (art. 38-bis, comma 3, lett. a), primo periodo, D.P.R. n. 633/1972).
In sostanza la società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se è possibile ottenere il rimborso dell’imposta, senza prestare necessariamente la garanzia patrimoniale.
La normativa
Giova ricordare che ai sensi dell’art. 38-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro possono essere eseguiti senza prestare la garanzia, salvo nei casi ove è obbligatoria (comma 4), a condizione che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e che sia rilasciata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista. Diversamente, il rimborso è sempre subordinato al rilascio della garanzia.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello, l'Agenzia delle entrate precisa che il rimborso resta subordinato alla presentazione della garanzia laddove manchino i requisiti di solidità e virtuosità necessari per tutelare le ragioni erariali, al pari di quanto già previsto in passato dal previgente settimo comma dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, che esonerava dall'obbligo di prestare la garanzia le sole imprese solvibili e virtuose.
In altri termini, il legislatore non ha rinunciato alla tutela dell'interesse erariale, ma ha ammesso che il credito rimborsato in via accelerata possa considerarsi garantito direttamente dal richiedente virtuoso con il proprio stabile patrimonio, ove lo stesso dichiari di rispettare i requisiti di solidità e virtuosità elencati dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972, e ove, altresì, un professionista apponga il visto che attesta la corretta applicazione delle norme tributarie.
Il requisito della ''solidità'' patrimoniale può dirsi, infatti, rispettato solo ove esista in concreto un patrimonio (e quindi un valore con il segno algebrico che lo precede positivo), e che lo stesso non sia diminuito rispetto al periodo d'imposta precedente di oltre il 40%. Tale interpretazione è, peraltro, coerente con le ipotesi in cui è richiesta in ogni caso la garanzia (art. 38-bis, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), anche laddove siano potenzialmente rispettati i requisiti di cui al comma 3, ritenuti, in tal caso, insufficienti a tutelare il credito rimborsato.
In conclusione, quindi, così come il credito rimborsato non può considerarsi garantito da un patrimonio presuntivamente instabile o aggredibile, ugualmente lo stesso – secondo l’Agenzia - non può considerarsi garantito da un patrimonio negativo.