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Bonus per sedute di psicoterapia. Chiarimenti dall’INPS su come utilizzarlo

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Bonus per sedute di psicoterapia. Chiarimenti dall’INPS su come utilizzarlo

venerdì, 09 giugno 2023

Con il messaggio n. 2127 del 08-06-2023, l’INPS fornisce chiarimenti sui pagamenti riferiti al contributo previsto per le sedute di psicoterapia, precisando che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato dai professionisti entro e non oltre il 20 giugno 2023.
Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate, ma non ancora munite dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022
In mancanza di dati completi, l’INPS non erogherà i relativi pagamenti.


Come previsto dall’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, “il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari [...]”.


Essendo dunque decorsi i 180 giorni indicati dalla norma, i professionisti non possono più inserire nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate.
A seguito della validazione delle sedute, l’INPS procederà alla valutazione dell’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che permetteranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.


Nel suo messaggio, l’Istituto precisa inoltre che non si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non abbiano provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno effettuato solo in parte il trasferimento delle risorse assegnate.


Individuato l’ammontare delle risorse residue e concluso lo scorrimento delle graduatorie territoriali, a partire dalla prima settimana di luglio, i nuovi ammessi al contributo, potranno accedere, con le modalità indicate nella citata circolare n. 83/2022, al servizio on line  “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale www.inps.ital seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”, per visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere trasmesso al professionista per ogni sessione di psicoterapia. L’aiuto dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, le graduatorie restano valide fino all’esaurimento delle risorse stanziate.


Il rimborso delle prestazioni effettivamente rese dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura verrà effettuato solo dopo che le Regioni e le Province autonome abbiano emanato gli atti deliberativi autorizzativi alla corresponsione degli importi e abbiano trasferito all’INPS le relative risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato.
Verranno rimborsate solo le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome abbiano ultimato il trasferimento delle risorse stanziate; in assenza di tale completamento, l’Istituto non potrà rimborsare alcuna seduta.
Qualora le Regioni/Provincie autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti, le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.
Potranno ottenere i rimborsi delle fatture esclusivamente i professionisti in relazione ai quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.
Per eventuali richieste di chiarimenti l’INPS mette a disposizione l’indirizzo di posta elettronica supporto.bonuspsicoterapia@inps.it.


Si rammenta che il Bonus psicoterapia è stato introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo 2022), mentre le modalità di presentazione delle domande, i requisiti e l’importo del contributo sono stati definiti con decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo in commento.


Le graduatorie degli aventi diritto sono state indicate con il messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.
L’Istituto ha, quindi, comunicato agli aventi diritto l’accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

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