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Inps - nuovo regolamento per l’autotutela

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Inps - nuovo regolamento per l’autotutela

lunedì, 22 maggio 2023

Con la Circolare 17 maggio 2023, n. 47, l’INPS illustra il nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.

 

Premessa

Con la Circolare n. 47/2023 in esame, l’INPS ha reso noto che è stato approvato il nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela”, il quale sostituisce il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 275 del 2006.

L’adozione del nuovo Regolamento si è resa necessaria per effetto delle nuove competenze
acquisite dall’Istituto, sia a seguito dell’incorporazione degli Enti previdenziali disciolti, sia in relazione alle riforme legislative intervenute nel tempo, le quali hanno introdotto nuove prestazioni istituzionali, ampliando il campo di attività dell’Istituto.

I chiarimenti INPS

Nello specifico, nella Circolare si rivela che attraverso l’esercizio dell’autotutela, agendo sui propri provvedimenti emanati, l’INPS può intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, contribuendo, in tale modo, a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.

L’autotutela può concludersi con l’adozione dei seguenti provvedimenti:

- annullamento d’ufficio,

- rettifica,

- convalida,

- revoca.

Il procedimento di autotutela può essere avviato su proposta del dirigente dell’area competente o del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento viziato o su istanza di parte, da chiunque vi abbia interesse. Inoltre, il procedimento può essere avviato, ove ne ricorrano i presupposti, a seguito dell’instaurazione di ricorso giudiziario o amministrativo, fatta salva, in quest’ultimo caso, l’ipotesi in cui il ricorso sia già stato inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato.

All’interessato e agli eventuali contro interessati deve essere data comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela. Tale comunicazione non sospende il decorso dei termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa o giudiziaria.

Oltre al destinatario del provvedimento e ai cointeressati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento gli Istituti di patronato, i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi quali associazioni/comitati cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio.

I legittimati a intervenire nel procedimento possono anche presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

La fase istruttoria del procedimento di autotutela è curata dall’Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame e deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio. Tale termine decorre:

- dalla data di comunicazione dell’avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio;

- dalla data di presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte;

- dalla data di presentazione del ricorso in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.

Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della Struttura centrale o territoriale presso la quale è incardinato l'Ufficio che ha emanato il provvedimento oggetto di riesame, di uno dei provvedimenti di annullamento d’ufficio, rettifica, convalida o revoca.

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