Il Dl 78/2010 all'articolo 44 prevede che "ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione delreddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato".
I docenti e ricercatori interessati dalla norma potrano usufruire di tale agevolazione per 6 anni a partire dall'anno d'imposta in cui la loro residenza viene trasferita in Italia.
La norma è stata studiata per limitare quella che in gergo comune viene chiamata la "fuga dei cervelli"; per tale motivo la disposizione riguarda tutti coloro che italiani o stranieri decidano di favorire lo sviluppo della ricerca e della docenza in Italia.
Quale titolo di studio è richiesto? La circolare 17/E/2017 stabilisce che sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati ma attenzione, i titoli di studio devono essere riconosciuti in italia tramite la "dichiarazione di valore", dichiarazione che dev'essere richiesta al consolato di propria competenza.
Il Principio di diritto 8/2023 prevede che:
- per i soggetti, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020 n. 240;
- per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel testo vigente fino al 29 giugno 2022, prevedeva che fossero esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Ora, tenuto conto la ratio della norma, l'amministrazione finanziaria ha stabilito che la percezione degli assegni di ricerca esenti da IRPEF non ostacolano l'accesso a quanto disposto dall'art 44 del Dl 78/2020. In tal caso, conclude il principio di diritto 8/2023 "la durata del periodo di godimento delle agevolazioni in argomento verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010".