L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevede che per gli interventi di cui:
- agli articoli 119 (c.d. Superbonus) e 119-ter (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus),
in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Le modalità attuative sono state demandate alla pubblicazione di un apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate; il provvedimento 132123 è stato pubblicato il 18 aprile e prevede che:
- la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
- la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite o agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus o agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;
- ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Per poter fruire dei crediti con le suddette modalità è necessario che il fornitore/cessionario del credito comunichi:
- tipologia di credito;
- importo da ripartire nei successivi 10 anni
E' possibile inviare più comunicazioni indicando parte del credito, tutto questo per permettere di poter compensare la cifra desiderata nell'anno di riferimento della comunicazione.
Come poter inviare le suddette comunicazioni? Le comunicazioni potranno essere inviate a partire dal 2 maggio 2023 accedendo, all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, alla "Piattaforma cessione crediti".
Attenzione! La comunicazione telematica inviata sarà considerata immediatamente operativa e non potrà essere nè rettificata nè annullata.