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Il bilancio per gli Enti del Terzo Settore neoiscritti al Runts

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Il bilancio per gli Enti del Terzo Settore neoiscritti al Runts

lunedì, 06 marzo 2023

Il 2 marzo 2023 l’Organismo Italiano di Contabilità ha approvato gli emendamenti al principio contabile OIC 35 destinato agli Enti del Terzo Settore approvato nello scorso marzo 2022. Gli emendamenti di seguito evidenziati sono riferiti agli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (Runts) nel corso del 2022 e la motivazione risiede nel non gravare di oneri eccessivi l’ente il quale, se presente, negli esercizi precedenti non era qualificabile come soggetto Ets.

In sintesi, le novità sono le seguenti:

a) tutti gli enti che presentano per la prima volta il bilancio, lo presentano senza compararlo con l’esercizio precedente;

b) il metodo del “fair value” non si applica alle transazioni non sinallagmatiche verificatesi nel corso dell’esercizio.

Con riferimento al punto a) l’emendamento si è reso necessario in quanto nella versione originaria il principio contabile faceva riferimento alla comparazione del bilancio 2020 essendo l’esercizio 2021 il primo esercizio per il quale vengono utilizzati gli schemi di bilancio introdotti dal Decreto del 5 marzo 2020 n. 39. Ricordiamo brevemente che, in base al citato decreto, tutti gli enti del Terzo settore, Onlus comprese, che:

  • hanno entrate superiori a 220.000 euro annui redigono il Bilancio di esercizio secondo il principio della competenza ed è formato da:
  • Stato Patrimoniale, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria (modello A),
  • Rendiconto Gestionale, evidenza il risultato economico dell’esercizio (modello B),
  • Relazione di Missione, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (modello C).
  • hanno entrate inferiori a 220.000 euro annui redigono il Bilancio formato secondo le caratteristiche del punto precedente o, in alternativa, nella forma di Rendiconto di cassa (Modello C).

Vale in ogni caso la pena ricordare che gli Ets che esercitano la propria attività principalmente in forma di impresa commerciale, il bilancio deve essere predisposto in base alle norme del Codice Civile di cui agli articoli 2423 e seguenti.

Preliminarmente al punto b) evidenziamo che le operazioni non sinallagmatiche delle quali in questo punto si tratta, sono quelle operazioni per le quali non è prevista una specifica controprestazione. Per gli enti in oggetto, le transazioni non sinallagmatiche che sono intervenute nel corso dell’esercizio non vengono stimate secondo il metodo del “fair value” qualora tale rilevazione risulti eccessivamente onerosa. Qualora l’ente opti per questa soluzione, nella Relazione di Missione dovrà darne informativa.

Per le transazioni non sinallagmatiche il principio contabile OIC 35 indica tre diverse modalità, alternative fra loro, di applicazione del principio contabile: 

  • la “retrospettiva piena”, ai sensi del principio Oic 29, con rideterminazione dei dati dell’esercizio comparativo precedente e imputazione, a fronte delle variazioni di valore di attività/passività, di una rettifica al saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio antecedente; 
  • la “retrospettiva parziale”, con rideterminazione dei dati delle attività/passività del solo esercizio in corso e iscrizione delle variazioni di valore al saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso; 
  • l'“applicazione prospettica”, con adozione delle nuove disposizioni a partire dalla data di inizio dell’esercizio senza riscrittura dei valori delle attività e delle passività esistenti ad inizio esercizio, ma solo nel caso in cui non sia possibile o sia eccessivamente onerosa la riscrittura.

Concludiamo l’intervento ricordando due aspetti:

  • se l’ente si è costituito o si è iscritto al Runts nell’ultimo trimestre dell’esercizio (in questo caso il 2022), esso può non applicare gli schemi di bilancio esposti in precedenza;
  • per tutti gli enti del terzo settore, qualora siano state effettuate raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell’articolo 87 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e del Decreto 9 giugno 2022 contenente le Linee guida per la raccolta fondi degli enti del terzo settore, gli enti devono presentare i prospetti contenuti nelle linee guide citate.
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