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D.l. n. 11/2023 - stop alla cessione dei crediti edilizi

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D.l. n. 11/2023 - stop alla cessione dei crediti edilizi

lunedì, 20 febbraio 2023

Sulla G.U. 16 febbraio 2023, n. 40, è stato pubblicato il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, in vigore dal 17 febbraio 2023, il quale il quale riguarda – sostanzialmente - le prime cessioni dei crediti e lo sconto in fattura e interessa sia gli interventi del Superbonus, sia quelli degli altri bonus edilizi. Possono continuare le cessioni di lavori con CILA già presentata

 

Il D.L. n. 11/2023

Il decreto legge n. 11 del 2023 in esame, pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi, in riferimento all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio), legge di conversione n. 77/2020.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “Superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Come si legge nel comunicato stampa n. 21/2023, “l’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico”.

L’obiettivo, infatti, è quello di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in ginocchio imprese, professionisti e contribuenti, e cercare di mettere in sicurezza i conti pubblici.

Il decreto è composto da soli 3 articoli:

- l’art. 1, contiene “Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

- l’ art. 2 contiene “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali”,

- l’art. 3 indica la tempistica..

A partire quindi dal 17 febbraio 2023, non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2, del decreto Rilancio, con alcune esclusioni.

In particolare, le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto n. 11, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119 del decreto Rilancio, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), 

- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), 

- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

- per gli interventi per i quali non é prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;

- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità' immobiliari ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), o ai sensi dell'art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013.

Tra le misure previste, anche il blocco all’acquisto dei crediti d’imposta da parte delle Regioni.

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