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Rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali

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Rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali

lunedì, 30 gennaio 2023

Il 16 novembre 2022 è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali.

 

Novità

Il 16  novembre  2022  è stato rinnovato, tra l’ARAN e  le   Organizzazioni   e Confederazioni  sindacali  rappresentative  del   Comparto   funzioni locali, il ccnl, che si applica  a  tutto  il  personale  con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto funzioni locali, ossia quelle indicate all'art. 4  del  CCNQ  sulla  definizione  dei  comparti   di   contrattazione collettiva del 3 agosto 2021.

Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. Gli effetti decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.

Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti con lettera raccomandata o a  mezzo  posta  elettronica  certificata, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente  a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente  in vigore fino a quando non siano sostituite  dal  successivo  contratto

collettivo. In ogni caso, le piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi  prima  della scadenza del rinnovo del contratto o, se  firmato  successivamente  a tale data, entro tre  mesi  dalla  sua  sottoscrizione  definitiva  e comunque in tempo utile per consentire l'apertura  della  trattativa.

A decorrere dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla scadenza del presente contratto, qualora lo  stesso  non  sia  ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta, entro  i  limiti  previsti  dalla  legge  di  bilancio  in  sede   di definizione delle risorse contrattuali, una copertura  economica  che costituisce un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno attribuiti all'atto  del  rinnovo  contrattuale.  L'importo  di  tale copertura e' pari al  30%  della  previsione  Istat  dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata  agli  stipendi.  Dopo  sei  mesi  di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al  50%  del  predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma  si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

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