La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197, di previsione del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023, è stata pubblicata nella medesima giornata, sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 303.
Tra i vari interventi che Camera e Senato hanno previsto per il nuovo anno finanziario, due interi commi, ossia il comma 414 e il 415 dell’articolo 1, sono dedicati al sostegno delle piccole e medie imprese italiane.
Al comma 414 si prevede, infatti, un aumento delle somme stanziate per la cosiddetta Nuova Sabatini. che, lo si ricorda, riconosce finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.
Per il 2023, tali risorse sono aumentate di 30 milioni di euro e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
Con lo stesso comma, viene prorogato di sei mesi il termine, di norma di dodici mesi, per l’ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
Il comma di cui si discorre è stato introdotto dalla Camera; lo stanziamento delle nuove risorse è finalizzato ad assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.
Il successivo comma 415 proroga di ulteriori sei mesi il termine di dodici mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 69 del 2013, con riferimento alle iniziative assunte con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
Si rammenta che l’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013 ha previsto che le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali (cosiddetta "Nuova Sabatini").
L’obiettivo è quello di sostenere la crescita della competitività dei crediti al sistema produttivo.
In base al comma 2, i finanziamenti sono concessi, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'apposito albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), che da statuto operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione MIMIT-Associazione bancaria italiana (ABI)-Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di CDP, per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla CDP, comunicato trimestralmente al MIMIT e al MEF.
Il comma 4 prevede che alle imprese aventi titolo, il MIMIT riconosca un contributo, correlato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dai soggetti abilitati, nella misura massima e con le modalità fissate con i decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni in esame (D.M. 27 novembre 2013, D.M. 25 gennaio 2016 e D.M. 22 aprile 2022).
Il contributo viene erogato sulla base delle dichiarazioni fornite dalle imprese con riferimento alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con la medesima disciplina attuativa.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.
I finanziamenti iniziali sono stati ridefiniti con una serie di interventi, da ultimo quello effettuato dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha aumentato l'autorizzazione di spesa oggetto dell'intervento in esame di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni per l'anno 2027.
Destinatarie degli interventi sono le micro e PMI, per la cui definizione si rinvia all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, secondo cui appartengono a tale categoria:
- la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.