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Nullità e decadenza dei marchi d’impresa. In Gazzetta ufficiale le nuove regole del procedimento

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Nullità e decadenza dei marchi d’impresa. In Gazzetta ufficiale le nuove regole del procedimento

mercoledì, 30 novembre 2022

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, n. 279, il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy (all’epoca MISE) 19 luglio 2022, n. 180 che interviene sulla disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi, recando modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Il decreto ministeriale, in particolare, introduce l’istanza di decadenza, nullità o trasferimento del marchio, regolando le modalità di presentazione.

In dettaglio, la norma stabilisce che coloro che sono legittimati, possono presentare l’istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ottenere l’accertamento, la decadenza, ovvero entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

L'istanza, deve recare i dati di cui all'articolo 184-bis, comma 4, del Codice di proprietà industriale, e contenere:

  1. l'identificazione  dell'istante   e   del   suo   eventuale rappresentante  ai  sensi  dell'articolo  201  del  Codice   mediante l'indicazione del  cognome,  nome,  codice  fiscale  o  partita  iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante,  di  uno  o più recapiti  telefonici,  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica ordinaria  e  un  indirizzo  di  posta  elettronica   certificata   e l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis,  del Codice;
  2. l'identificazione   della   registrazione   nazionale    o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione: 1) del titolare,  della  rappresentazione  del  marchio,  del numero,  data  di  deposito  e  di  eventuale  priorita'  e  data  di registrazione; 2) dei prodotti e servizi, raggruppati  per  le  relative  le
    classi, nei confronti dei quali e' proposta l'istanza; 
  3. i motivi  su  cui  si  basa  l'istanza  di  decadenza  o  di nullita', ai sensi dei commi 2 e 3 all'articolo 184-bis del Codice;
  4. la firma dell'istante o del suo rappresentante.

Ove  si  fondi  su  un  marchio  o diritto anteriore, occorre altresì inserire:

  • nel caso di marchi anteriori registrati: 1) l'indicazione che  si  tratta  di  un  marchio  nazionale, dell'Unione  europea  o  internazionale  che  designa  l'Italia,   la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero  e  la  data  di deposito della domanda e di eventuale priorita' o preesistenza  e  di registrazione; 2) se il marchio  e'  stato  oggetto di  cessione  parziale, limitazione,  divisione,  rinnovazione  o   rinuncia,   la   relativa specificazione;
  • nel  caso  di  marchi  notoriamente  conosciuti  ai   sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione del  marchio  e  l'indicazione  dell'estensione  geografica  di  tale notorieta';
  • nel  caso  di  marchi  depositati  da  un  agente  senza  il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare: 1) per i marchi  registrati,  le  indicazioni  previste  alla lettera a);  2)  per  i  marchi  non  registrati,  la  rappresentazione  e l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione  del diritto;
  • nel caso dei  diritti  di  cui  all'articolo  14,  comma  1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice di proprietà industriale: 1)  l'indicazione  della   natura   del   diritto   protetto, precisando se  si  tratti  di denominazione  d'origine,  indicazione geografica,   menzione   tradizionale   per   i   vini,   specialita' tradizionale   garantita,   denominazione   di   varieta'    vegetale registrata; 2) la rappresentazione del segno, il  numero  e  la  data  di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza,  la  data di decorrenza della protezione;
  • l'indicazione del territorio  in  cui  e'  rivendicata  la protezione del diritto (Italia o Unione  europea)  ed  i  riferimenti
    normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

Nel caso di decadenza, l’istanza deve anche contenere l'eventuale data, anteriore al  deposito,  alla quale è maturata la decadenza, ai  sensi  dell'articolo  184-sexies, comma 2, del Codice.

All'istanza deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito.

In deroga all'articolo 42, nel  procedimento  di  decadenza  e nullità non è ammessa la  riserva  di  deposito  di  documentazione successivamente al deposito della istanza.


Verificato  l'avvenuto  pagamento  del  diritto  di   deposito dell'istanza, l'UIBM  procede  all'esame  della  ricevibilita'  ed ammissibilita' dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma  1,  e 184-bis del Codice.

Se il pagamento del diritto di  deposito  risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita  il  richiedente  a  provvedere alla  regolarizzazione,  soggetta  a  diritto  di  mora  in  caso  di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi.  

Se  il  richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale  data di deposito dell'istanza di decadenza o nullita', la data in  cui  e' stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.

L'istanza e' irricevibile se:

  1. l'istante   o   il   suo   rappresentante   risultano   non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148,  comma 1, del Codice;
  2. non e' redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e  in  tal  caso  non  e'  depositata  contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.

E’ invece inammissibile se:

  1. e' diretta contro una registrazione inesistente o  non  piu' in corso di validita' alla data di presentazione dell'istanza;
  2. non contiene l'identificazione del marchio contestato e  del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;
  3. non contiene o fa valere  motivi  di  decadenza  o  nullita' diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2  e  3,  del Codice;
  4. e'  fondata  su  un  diritto  anteriore  e   non   contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo  63-bis,  comma 3, o tale diritto non e' anteriore;
  5. l'istante non e' legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
  6. e' fondata sul mancato uso, ai sensi  dell'articolo  24  del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, e'  registrato  da meno di cinque anni;
  7. e'  stata  depositata  da  un  mandatario  e  non  e'  stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai  sensi  dell'articolo 201 del Codice;
  8. e' omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.

L'istanza e' altresi' inammissibile se è rivolta  contro  una pluralita' di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi  di
decadenza e nullita' e, a seguito  della  richiesta  dell'Ufficio  di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,  l'istante  non accoglie l'invito.

Il decreto regola poi l'intera procedura e quindi la fase di contraddittorio, la fase di merito e le prove d’uso del segno, oltre che la sospensione del procedimento e la richiesta di accesso agli atti, stabilendo che per le modalità di  accesso e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'istanza di decadenza o nullità occorre riferirsi all’articolo 33 del Regolamento (decreto  13  gennaio 2010, n. 33).

La nuova disciplina entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2022.

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