Con la pubblicazione della risposta n° 525/2022 ad un interpello presentato da un contribuente, l'Agenzia delle Entrate ritorna ad espimere il proprio parere su un tema ricorrente, ossia l'agevolazione prima casa a cui, però, si aggiunge un quesito relativo alla rinuncia di un erede al diritto di abitazione e la relativa tassazione dell'atto di rinuncia.
Il quesito è il seguente:
"L'istante (di seguito "padre) rappresenta che, a seguito del decesso del coniuge, ha ereditato il 50 per cento della proprietà dell'abitazione coniugale e che l'altro 50 per cento è stato ereditato dalla figlia. Sull'immobile, ai sensi dell'articolo 540 del codice civile, si è costituito il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite.
Viene rappresentato, altresì, che, in sede di dichiarazione di successione, presentata nel xy, sono state applicate le agevolazioni "prima casa", ai sensi dell'articolo 69 della legge del 21 novembre 2000, n.342.
Ciò posto, il padre intende acquistare la piena proprietà di un nuovo immobile nello stesso Comune ove si trova l'immobile ereditato, "da adibire a casa di abitazione e nel quale trasferire la propria residenza anagrafica, fiscale e il domicilio".
In relazione a tale acquisto, il padre intende richiedere le agevolazioni "prima casa" e afferma che "il solo vincolo ostativo è rappresentato dalla titolarità esclusiva ex lege del diritto di abitazione sulla ex-casa coniugale" [cfr. lettera b), nota II-bis, articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131].
Viene fatto presente, inoltre, che il padre intende rinunciare al suddetto diritto di abitazione a titolo gratuito e, pertanto, chiede se:
- la rinuncia debba essere formale o tacita; in tale ultimo caso se "sia sufficiente il solo trasferimento della residenza e il domicilio in altro immobile perché si abbia il venir meno automatico del diritto di abitazione", dichiarando in fase di rogito per l'acquisto del nuovo immobile il proprio impegno a trasferirvi entro 18 mesi la propria residenza e se la rinuncia sia soggetta a trascrizione;
- la rinuncia sia assoggettata a tassazione ai fini delle imposte indirette e, in tal caso, se le imposte debbano essere calcolate per il 50 per cento del loro ammontare totale, posto che «la rinuncia al diritto di abitazione comporterebbe infatti la ricostituzione della piena proprietà dell'immobile non solo dell'altro proprietario superficiario, ma anche dello stesso» rinunciante.
Nell'istanza, inoltre, si chiedono chiarimenti in merito alle imposte eventualmente dovute dalla figlia a fronte del predetto atto di rinuncia a titolo gratuito da parte del padre e se la stessa possa fruire dell'agevolazione "prima casa" ai sensi dell'articolo 69 della citata legge n. 342 del 2000 in presenza dei requisiti di legge.
Infine, si chiede se, in caso di successione per decesso del padre, la figlia possa richiedere nuovamente l'agevolazione "prima casa" e, in tal caso, se sia vincolata a richiedere il beneficio in esame per l'immobile per il quale è stata fatta la rinuncia, o se possa scegliere su quale dei due immobili (l'ex casa coniugale o la nuova abitazione acquistata dal padre) richiedere l'agevolazione in dichiarazione di successione.
Dalla lettura dell'interpello appare chiaro come le tematiche di agevolazione fiscale prima casa e rinuncia del diritto di abitazione dal padre verso la figlia siano due tematiche che viaggiano parallele ma che debbono essere analizzate come "unicum" al fine di evitare di non vedersi riconoscere in futuro un diritto ritenuto acquisito.
L'Agenzia delle Entrate ha dunque fornito queste risposte:
- la rinuncia al diritto di abitazione è considerato un trasferimento (Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni) che richiede l'atto pubblico o la scrittura privata con obbligo di trascrizione in quanto l'oggetto è un diritto reale immobiliare;
- la rinuncia al diritto di abitazione prevede l'applicazione dell'imposta sulle donazioni (nel caso in esame "la base imponibile sulla quale calcolare le sopra indicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell'atto, nella misura del 50 per cento corrispondente alla quota di proprietà dell'abitazione della figlia");
- l'agevolazione prima casa non è applicabile agli atti a titolo gratuito (Circolare n°3/2008);
- in caso di successiva successione (padre - figlia) l'agevolazione prima casa potrà essere riferita solamente ad un'unica unità immobiliare e relative pertinenze (Circolare 44/2001)