L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 494 del 5 ottobre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti importanti in tema di territorialità ai fini IVA di servizi forniti, anche tramite supporti informatici, da contribuente residente nel Regno Unito a consumatori finali italiani.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione in esame ha analizzato il caso di un’operazione di vendita a privati consumatori italiani, da parte di un soggetto residente nel Regno Unito, di un pacchetto di servizi, che comprende sia la fornitura di contenuti digitali predefiniti sia consulenze telefoniche personalizzate. La problematica si pone nel caso in cui l'operazione economica abbia natura unitaria, in tal caso infatti è necessario determinare, al fine di individuare il luogo di effettuazione ai fini IVA, quale tra i due elementi costituisca l'oggetto principale.
L’Agenzia avverte infatti che sarà necessaria una preliminare analisi per comprendere se, in considerazione dell’assetto contrattuale, le prestazioni offerte possano essere considerate unitariamente e quindi composte da un elemento principale e da un elemento accessorio oppure come distinte.
Nel caso in cui si giungesse alla prima conclusione, sarà poi necessario individuare quale sia l’elemento principale e quale sia l’elemento accessorio analizzando le caratteristiche secondo le quali il business si svolge nella realtà e le clausole contrattuali e le circostanze concrete nelle quali è svolta l’operazione (ad esempio la quota di corrispettivo, la prospettiva del consumatore, i contenuti dell'offerta online, la durata dei corsi rispetto alle interlocuzioni, ecc.).
Se a seguito dell’analisi effettuata:
- fosse confermato che l'oggetto principale del servizio offerto costituisce un'attività consulenziale complessa, rispetto alla quale la fornitura di servizi elettronici riveste carattere accessorio, la prestazione, laddove resa a consumatori stabiliti in Italia, sarebbe fuori campo IVA ex art. 7-ter del DPR 633/72;
- se invece il servizio fornito per via elettronica avesse carattere prevalente, l'intero pacchetto dovrebbe considerarsi territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'art. 7-octies del DPR 633/72.
Nel caso in cui si rientrasse nella seconda ipotesi, sorgerebbero in capo al contribuente gli obblighi previsti dalla normativa interna, da adempiersi mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, o nomina di un rappresentante fiscale ovvero avvalendosi del Regime OSS non UE.
L’Agenzia delle entrate infine conclude che si configurerebbe un analogo obbligo di identificazione e pagamento dell'IVA per il servizio elettronico qualora lo stesso fosse da considerarsi, in base ai principi sopra ricordati, prestazione distinta da quella consulenziale.